Tra le novità più importanti nell’ambito dello Statuto dei diritti dei contribuenti introdotte dal D. Lgs.219/2023, attuativo della legge delega fiscale (L. 111/2023) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.1.2024, vi è l’istituto dell’autotutela che diventa in alcuni casi obbligatoria perdendo il carattere della discrezionalità. La novità viene attuata con l’introduzione dell’articolo 10-quater e dell’articolo 10-quinquies nella L. 212/2000, entrati in vigore lo scorso 18.1.2024.
Il regime dell’istituto dell’autotutela operante prima della riforma era disciplinato dall’art. 2-quater del D.Lgs. n. 564 del 1994 nonché disciplinato dal D.M. Economia e delle Finanze n. 37 del 1997. L’esercizio del potere di rivedere gli emessi dall’Ufficio aveva natura essenzialmente discrezionale in un’ottica di economicità dell’azione amministrativa diretta a iniziare o l’abbandonare l’attività contenziosa. Si rinvenivano, altresì, profili di collaborazione e legittimo affidamento del contribuente. Il carattere discrezionale dell’istituto dell’autotutela aveva come corollario, a fronte del diniego di procedere all’esercizio del potere di autotutela, l’improponibilità dell’impugnazione in sede giurisdizionale.
Il nuovo articolo 10-quater dello Statuto del contribuente (L. n 212/2000), al comma 1, indica gli specifici casi in cui l’Amministrazione finanziaria procede all’annullamento o alla rinuncia ad atti di imposizione.
Viene previsto che il Fisco proceda in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità̀ dell’atto o dell’imposizione per:
- errore di persona;
- errore di calcolo;
- errore sull’individuazione del tributo;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
- errore sul presupposto d’imposta;
- mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
Il comma 2, dell’articolo 10-quater, L. n. 212/2000, limita tale previsione, stabilendo che l’obbligo di autotutela non sussiste quando alternativamente:
- la sentenza favorevole all’Amministrazione finanziaria è passata in giudicato;
- è decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.
Resta facoltativo, al di fuori dei casi sopra indicati (art. 10 quinques, L. n. 212/2000), invece, l’esercizio del potere di autotutela quando:
- sussiste un vizio di illegittimità;
- vi è infondatezza dell’atto o dell’imposizione.
Anche l’autotutela “facoltativa” può essere integrale ovvero parziale, e trova applicazione anche senza l’istanza di parte, potendo intervenire anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi.
Con l’introduzione dell’art. 10-quater allo Statuto del contribuente, l’autotutela assume carattere obbligatorio unitamente a un ruolo determinate nella fase deflativa del contenzioso. Per le ipotesi previste dall’articolo in commento, che in sostanza richiamano le stesse indicate nel DM n. 37 del 1997, l’Amministrazione finanziaria, nei casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione, deve procedere, in tutto o in parte, all’annullamento degli atti di imposizione o alla rinuncia all’imposizione medesima.
I tempi di risposta sono altresì certi, in quanto in caso di rifiuto espresso dell’istanza, o di inerzia dell’ufficio nei 90 giorni successivi alla presentazione dell’istanza con il rifiuto tacito della richiesta, il contribuente potrà adire la Corte di Giustizia, quale atto autonomamente impugnabile (ex art. 19 del D. Lgs. 546/1992).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN