Riforma Fiscale: le detrazioni sotto la lente del fisco

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024 in “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi – Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216”. Si tratta di modifiche legislative introdotte dal primo modulo di revisione dell’Irpef che hanno efficacia esclusivamente con riferimento all’anno 2024.
Per gli anni successivi sarà necessario attendere i prossimi decreti attuativi della delega fiscale (art. 5 della legge 111/2023) che prevede non un taglio lineare delle detrazioni bensì un riordino di deduzioni, scaglioni, aliquote e detrazioni Irpef tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare nonché delle ulteriori spese di utilità sociale (per es. figli, casa, salute, istruzione, previdenza complementare, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico del patrimonio immobiliare, tutela dei beni culturali e del paesaggio).

Tra le novità più significative, il documento di prassi si sofferma sull’art. 2 del Decreto che ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri prevedendo, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024, in relazione a:

  1. gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale; la disposizione non riguarda le spese sanitarie (ex art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR);
  2. le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (ex art. 11, DL 28/12/2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. n. del 21/2/2014, n. 13;
  3. i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (ex art. 119, comma 4, quinto periodo, del D.L. del 19/5/2020, n. 34.

Con la novità in esame, per l’anno 2024, alle spese detraibili, si applicano due tipologie di abbattimenti:

  1. l’art. 1, comma 629, L.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) riguardante la parametrazione al reddito complessivo, in vigore già dall’1.1.2020, ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, Tuir, dove si prevede che le detrazioni previste dall’articolo 15, Tuir, spettano:
  • per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000 euro.
  • non compete alcuna detrazione, invece, se il reddito complessivo supera i 240.000 euro le detrazioni non spettano.
  1. L’art. 2, del D. Lgs. 216/2023 che prevede, limitatamente ad alcune tipologie di detrazione. una ulteriore riduzione di 260 euro della detrazione complessiva destinata a contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

I tecnici del fisco, con riguardo al nuovo abbattimento e ai fini della riduzione di 260 euro delle detrazioni, hanno avuto modo di precisare che:

  • la determinazione del reddito complessivo va intesa al netto del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, come specificato dall’articolo 10, comma 3-bis, Tuir;
  • la riduzione di 260 euro deve essere applicata dopo aver calcolato la parametrazione della spesa detraibile al reddito complessivo, secondo quanto stabilito dal citato articolo 15, comma 3-bis, Tuir.

In altri termini, in attesa del riordino complessivo della materia, per l’esercizio d’imposta 2024:

  • fino a un reddito complessivo (al netto del reddito abitazione principale) di euro 50.000, il contribuente non subirà decurtazioni delle detrazioni spettanti;
  • per un reddito complessivo che si colloca tra euro 50.000 e 120.000, il contribuente subirà una decurtazione in termini di detrazioni (con esclusione delle spese sanitarie) spettanti pari a euro 260,00;
  • per un reddito complessivo che si colloca tra euro 120.000 e 240.000, il contribuente subirà una doppia penalizzazione rappresentata in primo luogo dal décalage parametrico reddituale e ciò che residua verrà ulteriormente abbattuto per euro 260,00;
  • oltre il reddito complessivo di euro 240.000, al contribuente non spettano detrazioni.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN