Rottamazione quater: riapertura al 15 marzo per le prime 3 rate

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2024 n. 49, la Legge n. 18 del 23 febbraio 2024 che prevede, tra le altre cose, una riapertura dei termini relativi al pagamento delle prime 2 rate della rottamazione quater e lo slittamento al 15 marzo del termine di pagamento della rata in scadenza il 28 febbraio 2024.

La possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria per chi ha mancato il pagamento delle prime due rate rappresenta non solo un segnale di flessibilità da parte dell’amministrazione finanziaria ma anche un’importante opportunità per i contribuenti di evitare le ovvie conseguenze legate al mancato pagamento delle rate della rottamazione quater: la perdita dei benefici della definizione agevolata.

Inoltre, se da un lato, questa misura si inserisce in un contesto di continua ricerca da parte del legislatore di soluzioni volte a facilitare i contribuenti nel risanamento delle proprie pendenze fiscali, in un periodo segnato da una generalizzata crisi di liquidità, dall’altro lato si evidenzia la volontà del fisco di battere cassa per cercare di recuperare gettito fiscale.

Ma cosa prevede nello specifico la Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, in conversione del decreto n. 215 del 30 dicembre 2023? La norma ha differito al 15 marzo 2024 il termine per effettuare il pagamento delle prime tre rate della definizione agevolata delle cartelle, senza oneri aggiuntivi e senza la perdita dei benefici legati alla rottamazione quater.

In particolare, viene stabilito che i versamenti in scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023, già slittati al 18 dicembre 2023 grazie alla Legge n. 191/2023, si considerano tempestivi se effettuati entro il 15 marzo 2024.

Per quanto concerne la scadenza della terza rata in scadenza il 28 febbraio 2024, anch’essa è differita al 15 marzo. Sono differite al 15 marzo 2024 anche le prime due rate (31 gennaio 2024 e 28 febbraio 2024) delle rottamazioni per i contribuenti dell’Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

In buona sostanza, la disposizione normativa prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate della rottamazione quater di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l’inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197/2022, se il debitore effettua l’integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024.

Come riporta il sito web dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, per la scadenza del 15 marzo 2024 sono previsti 5 giorni di tolleranza. Di conseguenza, il pagamento delle suddette rate sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro la data del 20 marzo 2024.

I pagamenti devono essere effettuati utilizzando i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, nell’apposita area riservata.

Nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

E per quanto riguarda le altre rate previste dal piano di rateazione della definizione agevolata? Al momento, le restanti rate del 2024 vanno saldate sulla base delle date contenute nella Comunicazione delle somme dovute e cioè entro il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre 2024.

Per i contribuenti che vogliono regolarizzare la loro posizione debitoria, questa riapertura dei termini è una grossa opportunità. La regolarizzazione delle rate non pagate entro il nuovo termine permetterà di evitare l’esclusione dal beneficio della rottamazione, con la conseguente perdita di tutti i vantaggi ad essa associati.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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