Per rendere più competitivi gli acquisti di beni destinati all’uso personale dei viaggiatori stranieri, il nostro Paese ha ridotto a € 70 il minimo per usufruire dell’agevolazione a far data dal 1° febbraio 2024.
L’agevolazione è prevista dall’art. 38quater del D.P.R. n. 633/1972 e consiste nello sgravio dell’IVA compresa nel prezzo del bene; la soglia è stata variata dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1 c. 77 L. n. 213/2023).
La norma è di vecchia data ma vale la pena di riassumere gli elementi principali della sua applicazione ma soprattutto le variazioni che nel tempo hanno subito le modalità applicative.
Iniziamo dai requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma:
- Si tratta di cessioni di beni per l’importo complessivo (compreso IVA) superiore a € 70,00;
- I beni devono destinati all’uso personale o familiare (eventuali acquisti superiori all’unità di prodotto devono essere compatibili con questa finalità – vedi Risoluzione n. 126/1998);
- Gli acquirenti devono essere domiciliati o residenti fuori della Comunità europea;
- I beni devono essere trasportati nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima;
- l’acquisto deve essere comprovato da fattura elettronica che non transiterà dallo SDI ma verrà generata dalla procedura OTELLO di cui si dirà più avanti e che deve contenere tra l’altro:
- gli estremi del passaporto del viaggiatore o altro documento equipollente;
- il codice di richiesta generato dalla procedura OTELLO, di cui si dirà più avanti e che identifica univocamente la transazione;
- i beni devono essere trasportati fuori della Comunità europea entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ;
- la fattura vistata dall’Ufficio doganale di uscita deve essere restituita al cedente entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione.
Dal 1° settembre 2018 è obbligatorio emettere le fatture tax free in modalità elettronica e l’apposizione del visto doganale su tali fatture avviene, nei punti di uscita nazionali, esclusivamente per via digitale attraverso la procedura OTELLO 2.0, che di fatto ha digitalizzato l’intero processo.
A questo proposito, l’AdE nella risposta n. 485 del 19/7/2021, ha richiamato un’interessante nota a proposito dell’eventualità che l’acquirente raggiunga il punto di uscita prima che il cedente abbia trasmesso la fattura TAX FREE (FTF) in fallback, in quanto, se i dati non sono disponibili in OTELLO 2.0, non è possibile apporre il visto digitale.
In questa evenienza però il personale doganale può accedere alla funzione “Dogane -> OTELLO -> Gestione -> Fallback -> Acquisizione Singola” per acquisire a sistema il set minimo di dati – rilevati dalla copia del documento che il venditore ha messo a disposizione dell’acquirente (in forma cartacea o elettronica). Successivamente, non appena il sistema ritornerà ad essere disponibile, ci sarà il ricongiungimento automatico con i dati della FTF trasmessi dal cedente (vedi p. 7.1 Malfunzionamento al momento dell’acquisto – indisponibilità sistema dell’operatore economico, rete internet o OTELLO della nota prot. n. 54505/RU del 22 maggio 2018).
Per realizzare il vantaggio del rimborso dell’IVA al viaggiatore, potranno essere adottate due modalità a scelta del venditore:
- direttamente sulla fattura di vendita,
- mediante il successivo rimborso dell’imposta addebitata in fattura.
Nel caso 1, il venditore deve curare che l’uscita della merce dalla dogana sia avvenuta – anche nei termini prefissati – e, in caso contrario, procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell’art. 26, 1^ c. D.P.R. n. 633/1872, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.
Per richiedere il rimborso, il viaggiatore straniero può usufruire dei servizi prestati da apposite agenzie internazionali, normalmente operanti presso i principali aeroporti italiani e valichi di frontiera, che si occupano di rimborsare l’ IVA al cittadino extra-UE e di inviare al venditore il documento vistato dalla dogana.
In ultimo si cita il principio di diritto n. 8 del 16.7.2020, nel quale l’AdE ha precisato che la soglia di esclusione dall’IVA si riferisce a ciascuna operazione di cessione, che può anche comprendere molteplici beni ceduti contestualmente. Non può, invece, riferirsi a più cessioni, ossia compravendite effettuate in momenti diversi, anche nell’ipotesi in cui siano legittimamente documentate da un’unica fattura riepilogativa differita (art. 21 c.4 lett. a) D.P.R. n.633/1972).
Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN