Le società di capitali e gli altri enti assimilati devono provvedere entro il 18 marzo (il 16 marzo cade di sabato) al versamento in misura forfetaria della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e la numerazione dei registri.
La tassa annuale sui libri sociali è disciplinata dal DPR del 26/10/1972, n. 641 e presenta le seguenti caratteristiche illustrate, tra le altre fonti interpretative, dalla circolare ministeriale del 3/5/1996, n. 108:
- è unica e sostituisce tutte le tasse di concessione governativa che altrimenti sarebbero dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell’anno di riferimento;
- è valida anche per libri e registri sociali istituiti prima del termine di scadenza del 18 marzo;
- è dovuta in misura fissa, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine;
- il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal “capitale o fondo di dotazione” della società al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- è deducibile nell’anno in cui viene pagata ai fini IRES e IRAP;
- è versata utilizzando il modello F24 con modalità telematica;
- è possibile compensare l’importo con eventuali crediti erariali disponibili.
Dal punto di vista dei soggetti obbligati, il quadro di sintesi è il seguente:
QUADRO DI SINTESI DEI SOGGETTI OBBLIGATI | ||
NATURA GIURIDICA |
OBBLIGO IN CASI PARTICOLARI |
SOGGETTI ESONERATI |
S.R.L.
S.R.L.S. S.P.A. S.A.PA. Società consortili Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti |
Società di capitali in liquidazione ordinaria
Società di capitali in procedura concorsuale con obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite): concordato preventivo; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria. |
Imprese individuali
Società di persone Società cooperative Società di mutua assicurazione Consorzi in forme diverse da società consortili Società in stato di fallimento |
La tassa annuale “copre” la vidimazione dei seguenti libri sociali:
Libri sociali per i quali è dovuta la vidimazione (art. 2421 c.c.) | |
libro dei soci |
Numerazione e bollatura presso il Registro delle Imprese della CCIAA, un notaio |
libro delle obbligazioni | |
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee | |
libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione | |
libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale | |
libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo | |
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti | |
ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. |
L’importo dovuto viene determinato in via forfettaria indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l’anno secondo i seguenti parametri:
- Capitale sociale/ Fondo di dotazione al 01.2024 fino a € 516. 456,90, la tassa dovuta è pari a € 309,87;
- Capitale sociale/Fondo di dotazione al 01.2024 oltre € 516. 456,90, la tassa dovuta è pari a € 516,46.
I soggetti esonerati versano la tassa di concessione governativa in relazione alla vidimazione obbligatoria o volontaria di libri e registri, in occasione della loro istituzione in base al numero di pagine, per un ammontare pari a 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.
In caso di variazione del capitale sociale o del fondo di dotazione prima del termine di scadenza e comunque nel corso dell’anno 2024, tale variazione non incide nella determinazione dell’importo da versare per l’anno corrente, dovendosene tenere conto l’anno successivo.
In caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, la società dopo aver provveduto al versamento per l’anno di riferimento, non è tenuta ad effettuare un ulteriore versamento in quanto, a seguito del trasferimento, non è necessario effettuare una nuova vidimazione dei libri.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, codice tributo 7085, anno di riferimento 2024, versando l’importo con modalità telematiche.
L’omesso versamento della tassa vidimazione libri sociali entro il termine prescritto è punito, ai sensi dell’art. 9 del DPR 641/72, con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima, in ogni caso, non inferiore a 103,29 euro. E’ possibile avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 471/97. Per sanare l’omesso o il tardivo versamento, è necessario versare:
– il tributo e gli interessi legali maturati, utilizzando il modello F24 sempre con codice tributo “7085”;
– la sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso, utilizzando il modello F23 con codice tributo “678T”, codice ufficio RCC, causale “SZ” e l’anno per cui si sana la violazione
Per le società costituite dopo il primo gennaio 2024, il versamento della tassa annuale deve essere effettuato con bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN