Stop alle remissioni in bonis per opzioni di sconto o cessione

Nella giornata del 26 marzo 2024, il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi per discutere sul Decreto legge limitando ulteriormente la disciplina delle Comunicazioni di Acessione e sconto in fattura.

La discussione è stata incentrata sulla tematica delle misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Come riportato nel Comunicato stampa del 26 Marzo 2024, le disposizioni riguardano principalmente la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.  

Al punto 2 del presente Comunicato, il Consiglio dei Ministri si è espresso in merito alle agevolazioni escludendo la possibilità di usufruire dell’istituto della remissione in bonis, il cui meccanismo è esplicato nella Circolare 33/E del 6 ottobre, disciplinata dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 

L’applicazione di tale istituto avrebbe consentito, tramite il pagamento di una sanzione pari a 250,00 €, l’avvio alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024, dando un’ulteriore scadenza per l’invio delle Comunicazioni.  

Tale limitazione, che ad oggi è attualmente ancora in bozza, ha il fine di permettere all’Amministrazione finanziaria di acquisire, alla scadenza ultima per le suddette agevolazioni fissata al 4 aprile 2024, l’ammontare complessivo delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate.  

Sempre nello stesso comunicato, sono stati approfondite ulteriori tematiche di seguito riportate: 

  1. l’omessa trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili riferiti a interventi già avviati determina l’applicazione di una sanzione amministrativa: «il decreto prevede, al fine di garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto, l’introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. È, inoltre, previsto, un corredo sanzionatorio. In particolare, l’omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale». Le modalità di invio dei dati verranno in seguito fornite con apposito decreto ministeriale, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, attualmente in bozza.
    Sulla base dello stesso, la sanzione potrebbe essere applicata ai soggetti che sostengono spese per gli interventi agevolabili (Sismabonus e/o Ecobonus) ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e che: 
  1. entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori; 
  2. hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024. 
  3. divieto di utilizzo dei crediti per chi ha debiti con l’erario non sanati: «il decreto prevede, al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, si dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi  in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza». 

Ribadiamo che, alla data odierna, non risulta ancora pubblicato alcun decreto definitivo in Gazzetta Ufficiale, pertanto il 4 aprile 2024 è da intendersi come scadenza definitiva per l’invio delle Comunicazioni di cessione e sconto.

Cristina Pomillo – Centro Studi CGN