Quale trattamento fiscale per il docente part-time che svolge lezioni private

Qual è il trattamento fiscale che si applica al docente part-time che svolge con abitualità lezioni private e/o ripetizioni? Nell’articolo di oggi esaminiamo il trattamento fiscale applicabile al docente part-time che in maniera abituale impartisce lezioni private o ripetizioni, alla luce della risposta n. 63/2024 fornita dall’Agenzia delle Entrate a un contribuente che ha inoltrato richiesta di interpello.

Nella risposta fornita al contribuente, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) dispone che a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15%, salvo opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.

L’Agenzia delle Entrate ricorda anche che i dipendenti pubblici che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato devono comunicare all’amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra-professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.

Nel caso di applicazione del regime speciale di cui alla legge n. 145/2018, l’imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono  alla formazione del reddito complessivo e non rilevano ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali (così come chiarito dalla circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate).

La legge 145/2018 che prevede questo regime speciale di carattere sostitutivo ai fini della tassazione del reddito, non dispone però in ordine ai presupposti e agli obblighi previsti dalla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, per le quali si applicano le regole ordinarie.

Pertanto, per quanto concerne le lezioni private e le ripetizioni, le stesse ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 633/72 costituiscono prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Lo svolgimento di lezioni private verso corrispettivo integra il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. L’articolo 10, primo comma, n. 20) del D.P.R. n. 633/72 prevede che sono esenti da IVA le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.

Il requisito dell’abitualità nello svolgimento delle lezioni private presuppone che il soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo, con esclusione delle sole ipotesi in cui gli stessi siano posti in essere in via meramente occasionale.

Nella risposta all’interpello viene data rilevanza alla circostanza che il contribuente svolga la propria attività di docente “abitualmente” e che è sua intenzione, anche se il docente è stato assunto come docente statale part-time, continuare a impartire lezioni private con regolarità svolgendo 5 o 6 lezioni private a settimana.

Realizzandosi il requisito della “abitualità”, il docente dovrà avere partita IVA e valutare se applicare il regime forfetario di cui alla legge 190/2014 con tassazione del reddito, ai fini IRPEF, con l’aliquota del 15 per cento, senza applicazione dell’IVA, ma con obbligo di fatturazione oppure applicare il regime “speciale” di cui alla legge 145/2018 che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva IRPEF del 15 per cento sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione, in regime di esenzione ai sensi dell’articolo 10, n. 20), del D.P.R. 633/72.

La scelta è dovuta al fatto che il regime “speciale” di cui all’articolo 1, commi da 13 a 16, della legge n. 145/2018 e il regime “forfetario” di cui all’articolo 1, commi dal 54 all’89, delle legge 23 dicembre 2014, n. 190, non sono tra loro compatibili.

L’articolo 1, comma 57, della L. 190/2014 infatti, dispone che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito.

Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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