Passato il termine del 18 marzo 2024 per l’invio della Certificazione Unica relativa ai dati interessati dalla dichiarazione precompilata, si pensa già alla scadenza del 31 ottobre, data ultima prevista per l’invio delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili nella precompilata.
Ma in caso di errori o di mancata presentazione nel termine del 18 marzo, come si può correggere il tiro?
L’art. 4, comma 6-quinquies del Dpr n. 322/98 prevede che “per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000”.
Pertanto, in sintesi:
Caso | Sanzione |
CU omessa, tardiva o errata | 100 euro per ogni CU con il limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta |
CU errata trasmessa entro il 18 marzo, poi corretta e ritrasmessa entro 5 giorni | Nessuna sanzione |
CU errata trasmessa entro il 18 marzo, poi corretta e ritrasmessa entro 60 giorni | 33,33 euro per ogni CU con il limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta |
Occorre prestare particolare attenzione al termine a partire dal quale si calcolano i 5 giorni di ritardo. Nel caso di Certificazioni Uniche reinviate dopo lo scarto dell’Agenzia delle Entrate, i 5 giorni decorrono dalla data contenuta nella comunicazione di scarto ricevuta; nel caso in cui ci si accorga di aver commesso un errore in un modello già inviato e ricevuto positivamente dall’Agenzia delle Entrate, il termine dei 5 giorni parte dalla data di scadenza originaria.
Le sanzioni devono essere versate tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 8948 nella sezione Erario.
E se il sostituto d’imposta non consegna la CU al contribuente?
Nel caso di mancata consegna della Certificazione, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 471/97, la sanzione prevista va da 250 euro a 2.000 euro.
Tuttavia, nel caso in cui venga consegnata tardivamente ma il ritardo non pregiudichi la dichiarazione dei redditi del contribuente, non ostacoli l’attività di controllo e non incida sulla determinazione della base imponibile fiscale e sul correlato tributo, la violazione viene considerata non sanzionabile perché meramente formale.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN