I compensi relativi agli sportivi hanno subito una notevole variazione dal 1 luglio 2023.
Per l’anno d’imposta citato ci sono limiti e modalità diverse per il primo e il secondo semestre. Analizziamole.
Il D.Lgs. 120/2023, entrato in vigore lo scorso 1 luglio 2023 modifica il D.Lgs. 36/2021; rientrano in particolare le modifiche relative agli aspetti fiscali e tributari nonché dei contratti di lavoro. Sono interessati alla riforma atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici con esclusione delle figure con mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Sono incluse nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive (ad es. custodi, receptionist, addetti alle pulizie, giardinieri ecc.) mentre la figura dell’amatore è stata sostituita dall’introduzione di quella del volontario.
Le collaborazioni possono assumere solo due forme: volontariato sportivo o lavoro sportivo.
– Il lavoratore sportivo esercita l’attività sportiva senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.
Tutte le figure di lavoratori escluse dalla norma di Riforma dello Sport e dalle delibere federali dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo).
– Il volontariato sportivo è colui che presta gratuitamente la propria opera nel settore sportivo e deve essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi; inoltre non ha diritto ad alcuna remunerazione. Sono ammessi solo rimborsi spese documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, per importi di spesa sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali.
In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo può assumere natura:
- subordinata (dipendenti)
- collaboratori autonomi occasionali
- collaboratori coordinati e continuativi
- titolari di partita Iva
In merito al trattamento fiscale, sono previste delle soglie di esenzione e per semplificare si riporta uno schema riepilogativo del trattamento dei compensi sportivi:
Importo dei compensi | Trattamento previdenziale e tributario |
fino a 5.000 euro annui | esclusione di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale per corrispettivi percepiti in ambito sportivo dilettantistico |
tra i 5.000 e i 15.000 euro annui | è dovuta contribuzione previdenziale ma nonquella fiscale |
oltre i 15.000 euro annui | sono dovute contribuzioni previdenziale e fiscale; quest’ultima sulla parte di compenso che supera i 15.000 euro annui |
Il reddito da lavoro sportivo va dichiarato in base a nuove specifiche e a nuove causali relative alle CU da lavoro autonomo; i limiti di esenzione dipendono dal periodo di realizzazione del compenso e dalla tipologia di attività esercitata.
Schema riassuntivo dei redditi da lavoro sportivo:
Descrizione | Rigo CU | Quadro Redditi PF | Limite esenzione |
Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale in cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche | causale N al punto 1 della Cu Lavoro autonomo | RL21 col.2 | 10.000 euro |
Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche del CONI, della Società Sport e Salute spa, delle fondazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva | causale N1 al punto 1 della Cu Lavoro autonomo | RL21 col.1 | 10.000 euro |
Redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore dilettantistico | causale N2 al punto 1 della Cu Lavoro autonomo | RL28 col.2 | 15.000 euro |
Redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore dilettantistico | 781 e 784 | RC1 – RC3 cod. 8 | 15.000 euro |
Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di co.co.co. | causale N3 al punto 1 della Cu Lavoro autonomo con particolari soglie di esenzione | RL29 col.2 | 15.000 euro |
Redditi di lavoro dipendente degli atleti e delle atlete operanti nel settore professionistico di età inferiore ai 23 anni | 781 e 785 | RC1 – RC3 cod. 9 | 15.000 euro |
Rita Martin – Centro Studi CGN