Il principale effetto dell’adesione al concordato preventivo biennale consiste nell’impegno da parte del contribuente di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta di riferimento (artt. 12 comma 1 e 25 comma 1 del D. Lgs. 13/2024). Restano fermi gli adempimenti in quanto, nel biennio oggetto di concordato, i contribuenti sono, in ogni caso, tenuti a:
- rispettare gli obblighi contabili in ragione del regime applicato;
- presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP, ove dovuta;
- allegare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA al modello redditi.
L’adesione alla proposta di concordato produce la conseguente irrilevanza degli eventuali redditi effettivi maggiori o minori rispetto all’ammontare del reddito concordato non rilevando ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori (artt. 19 comma 1 e 30 comma 1 del DLgs. 13/2024). Ciò significa che, se il reddito effettivamente conseguito nei periodi oggetto di concordato risulta significativamente superiore a quello oggetto di adesione, il contribuente non subisce alcuna imposizione. Tuttavia, è’ il caso di tener presente che il “reddito concordato” assume una valenza ordinaria nel senso che nella determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, le situazioni straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze) che si dovessero verificare andranno considerate in modo analitico aggiungendosi al reddito concordato. Si tratta di quelle stesse componenti straordinarie che non hanno concorso alla determinazione del reddito concordato.
E’ il caso di sottolineare che l’adesione al concordato preventivo biennale non ha effetti ai fini IVA con la conseguenza che, ai fini dell’imposta, continua ad essere operativa l’ordinaria disciplina contemplata per il regime prescelto.
Secondo quanto previsto dall’art. 19 comma 3 del D.Lgs. 13/2024, i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale possono beneficiare del regime premiale di cui all’art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale.
L’adesione al concordato preventivo biennale porta quindi con sé i seguenti benefici:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativamente alle imposte dirette e IRAP;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui;
- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39 comma. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e all’art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72;
- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del DPR 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Permane, invece, la disposizione che prevede l’attività istruttoria in termini di accessi, verifiche e ispezioni da parte dell’Amministrazione finanziaria il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame. Particolare attenzione dovranno rivolgere i contribuenti rispetto alle numerose cause di decadenza: per esempio, costituisce causa di decadenza l’emersione a seguito di accertamento di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi di imposta oggetto di concordato o a quello precedente.
La decadenza si verifica, inoltre, nel caso in cui vengano commesse violazioni “di non lieve entità”, in particolare:
- violazioni che integrano i reati tributari di cui al DLgs. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all’ammissione all’istituto;
- comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
- dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi/sostituto d’imposta/IVA relativa agli anni oggetto del concordato;
- delle violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi negli anni oggetto del concordato;
- della sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza, relativi agli anni oggetto del concordato;
- dell’omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini fiscali e della manomissione dei registratori telematici, negli anni oggetto del concordato.
Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento purché le violazioni non siano state già constatate oppure non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
In definitiva, in ragione di quanto previsto dall’art. 34 del D. Lgs. 13/2024, i periodi di imposta oggetto di concordato non potranno essere sottoposti agli accertamenti di cui all’art. 39, DPR 600/1973, salvo che, in esito all’attività istruttoria da parte degli organi di controllo ricorrano le cause di decadenza compromettendone i benefici per entrambi i periodi di imposta oggetto di concordato.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN