Il concordato preventivo biennale si rivolge ai soggetti di minore dimensione titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, intendendo per tali:
- i soggetti che applicano gli ISA, ossia soggetti con ricavi e compensi pari o inferiore a 5.164.569,00 euro (ex art. 9-bis del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96);
- i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
Ne discende che i soggetti a cui non sono applicabili né gli ISA, né il regime forfetario non sono considerati “contribuenti minori” e, pertanto, non possono beneficiare del nuovo istituto.
Da un punto di vista soggettivo, il nuovo istituto giuridico è applicabile ai soggetti IRPEF, quali imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati ai sensi dell’art. 5 del TUIR, nonché ai soggetti IRES, quali società di capitali, enti commerciali e non commerciali.
Restano esclusi:
- I contribuenti in regime forfetario se hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (ex art. 24 comma 1 del DLgs. 13/2024) che in sede di prima applicazione riguarda coloro che hanno iniziato l’attività nel 2023;
- I contribuenti che iniziano l’attività nel periodo d’imposta precedente a quelli di applicazione del concordato preventivo biennale ricavando tale conclusione per via dell’inapplicabilità degli indicatori ISA.
Ai fini dell’accesso al concordato preventivo biennale, particolare importanza rivestono le cause di esclusione, che ne impediscono l’applicazione. Si tratta di ipotesi sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità che potrebbero compromettere il presupposto della reciproca trasparenza tra contribuente e Fisco.
L’art. 10 comma 2 del D.Lgs. 13/2024 dispone che il concordato preventivo biennale non è applicabile se in capo al contribuente, soggetto ISA o in regime forfetario, sussistono debiti tributari con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato, vale a dire il 2023. La regola prevede le seguenti deroghe:
- l’adesione è consentita se, entro il termine per l’accettazione della proposta che in prima applicazione è il 15/10/2024, il contribuente ha estinto i debiti d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati.
- I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a decadenza dei relativi benefici (art. 10 co. 2 ultimo periodo del DLgs. 13/2024).
I debiti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate sono quelli che emergono dalla notifica:
- di atti impositivi conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- di atti impositivi conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- di cartelle di pagamento concernenti comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e dell’art. 54-bis del DPR 633/72.
L’art. 11 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 13/2024 rende inapplicabile il concordato preventivo biennale nel caso in cui il contribuente non abbia adempiuto all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato. Per quanto riguarda il biennio 2024-2025, quindi, è necessario aver presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2021, 2022 e 2023 (sussistendone ovviamente l’obbligo di presentazione).
In ragione dell’art. 11 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 13/2024, non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti che sono stati condannati per uno dei seguenti reati commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato per:
- reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o mediante altri artifici, dichiarazione infedele od omessa, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento IVA, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte);
- reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.).
Per il primo biennio di applicazione del concordato preventivo biennale (2024-2025), la causa di esclusione è attivata in caso di condanne per reati commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN