Il nuovo concordato preventivo biennale è disciplinato dal D. Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 rubricato “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale” che ha attuato l’art. 17 della L. 9.8.2023 n. 111, ed è dedicato ai contribuenti di minori dimensioni. Si tratta di una riforma che si pone l’obiettivo della semplificazione degli adempimenti fiscali unitamente all’emersione spontanea di materia imponibile utilizzando nuove tecnologie a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.
E’ l’accordo tra Agenzia delle Entrate e contribuente per il biennio 2024-2025 a caratterizzare il concordato preventivo: in pratica, con tale accordo, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni sarà predeterminato ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA. Ne consegue che, eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rileveranno ai fini IRPEF/IRES, IRAP e previdenziali.
Un’attenzione particolare deve essere rivolta ai contributi previdenziali dove:
- per i soggetti ISA, l’art. 19 comma 1 del D.Lgs. 13/2024 dispone che “gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi [..], nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione [..] dei contributi previdenziali obbligatori”. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato
- per i soggetti in regime forfettario, un’analoga disposizione è contenuta all’art. 30 comma 1, D. Lgs. 13/2024
In base alla normativa in esame, il concordato produce effetti anche nella sfera previdenziale; il reddito oggetto di accordo rappresenta il riferimento a cui rapportare gli obblighi contributivi. Ferma restando la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo, se eccedente quello oggetto di accordo. A tal proposito:
- Nessun dubbio sorge per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata (professionisti senza cassa), rispetto ai quali il reddito concordato ha certamente piena rilevanza ai fini contributivi;
- Rispetto ai professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), si pone il problema che possa trattarsi di una norma che leda l’autonomia operativa delle singole casse che potrebbero rivendicare il proprio spazio di regolamentazione.
Se volgiamo lo sguardo al precedente storico, una disposizione simile era contemplata nella versione del concordato preventivo biennale, introdotto dall’art. 33 del DL 30.9.2003 n. 269, conv. L. 24.11.2003 n. 326. In quel contesto, il comma 7 della disposizione prevedeva che “Sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale; se il contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale”.
Rispetto alla contribuzione previdenziale dovuta alle casse professionali private, l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lavoro 11.2.2019 n. 3916 e Cass. Sez. Lavoro 11.10.2022 n. 29639) è stato in favore della disapplicazione della disposizione: in particolare, ai fini della determinazione della base reddituale per il computo del contributo dovuto da un professionista nei confronti di una delle casse di previdenza di cui al DLgs. 509/94, non poteva essere utilizzato il reddito determinato in sede di concordato in quanto tale istituto riguardava solo l’obbligazione tributaria e non il rapporto obbligatorio contributivo tra il professionista e la propria Cassa di riferimento.
Stante le analogie, la questione si ripropone per il concordato preventivo biennale attualmente in vigore. Per la sacralità dell’autonomia delle Casse previdenziali private, l’orientamento della dottrina più attenta ritiene non applicabile ai contributi dovuti alle Casse professionali la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, fatta salva la possibilità in capo a ogni ente di assumere una propria e autonoma decisione al riguardo.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN