creditiTra le novità con maggior impatto del DL 29.3.2024 n. 39 spicca l’art. 6 che ha introdotto nuovi obblighi di comunicazione telematica al Ministero delle Imprese e del made in Italy per utilizzare i crediti d’imposta per investimenti 4.0 e ricerca e sviluppo. L’Agenzia delle Entrate, con il documento di prassi del 12.4.2024, risoluzione n. 19, ha sospeso la possibilità di utilizzare in compensazione tali crediti d’imposta. Nel contempo, in risposta a una interrogazione parlamentare, il Ministro delle Imprese e del made in Italy. ha annunciato l’atto regolamentare riguardante i nuovi obblighi di comunicazione introdotti per fruire dei bonus sospesi.
I nuovi obblighi di comunicazione riguardano:
- i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (ex all’art. 1 co. 1057-bis – 1058-ter della L. 178/2020);
- i crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (ex art. 1 commi 200, 201 e 202 della L. 160/2019, le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica (ex comma 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies dell’art. 1 della L. 160/2019).
Il beneficio delle agevolazioni comporta nuovi obblighi di comunicazione preventiva telematica avente per oggetto:
- l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dalla data di entrata in vigore del D.L 39/2024 corrispondente al 3.2024;
- la presunta ripartizione negli anni del credito;
- la relativa fruizione.
E’ prevista, altresì, una comunicazione successiva una volta completato l’investimento.
E’ il caso di evidenziare che la comunicazione telematica di completamento degli investimenti va effettuata anche per gli investimenti realizzati dall’1.1.2024 al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del D.L 39/2024 corrispondente al 29.3.2024.
Nelle more dell’adozione del previsto decreto del MIMIT, con la ris. 12.4.2024 n. 19, L’Agenzia delle Entrate, ha sospeso i seguenti codici tributo legati ai crediti d’imposta degli investimenti in oggetto:
- i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
- per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.
Si tratta di codici tributo rubricati come segue:
- “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n.178/2020”;
- “6937”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”;
- “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
- “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
- “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
Con una FAQ diffusa in data 16 aprile, i tecnici del fisco forniscono un ulteriore chiarimento specificando che sono ancora liberamente compensabili i crediti di imposta relativi a investimenti che, in quanto effettuati o comunque avviati con “prenotazione” ante 2023, non rientrano nella stretta disposta dal Dl 39/2024. Si tratta degli investimenti che sono stati effettuati nel 2022 oppure nel 2021 anche se interconnessi successivamente. Nel campo “anno di riferimento” del mod. F24 deve essere riportato quello di effettuazione o di avvio dell’investimento, ossia il 2022 o il 2021.
Si tratta di un chiarimento che pone rimedio a una sospensione generalizzata che si era venuta a creare in quanto il sistema telematico rimbalzava anche investimenti 4.0 del 2021 e del 2022 (non interessati dalle nuove comunicazioni).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN