Ecobonus: l’omessa comunicazione all’ENEA non comporta la decadenza dall’agevolazione

L’ecobonus non decade in caso di omessa comunicazione all’Enea, in quanto quest’ultima ha finalità meramente statistiche e di monitoraggio dei dati. E’ quanto ha sentenziato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 7657 del 21 marzo 2024.

Il processo riguardava una comunicazione emessa a seguito di controllo formale 36-ter del Dpr 633/72, tramite la quale l’Agente della Riscossione disconosceva al contribuente la detrazione Irpef per spese di riqualificazione energetica di un fabbricato a causa dell’assenza della comunicazione Enea.

Entrambe le Commissioni, provinciale e regionale, avevano annullato la cartella del contribuente su presupposto che l’omessa o tardiva comunicazione non determina la decadenza dall’agevolazione fiscale (c.d. ecobonus), che trova la sua ragione giustificativa nell’effettività del costo sostenuto”.

Posizione in favore del contribuente poi ribadita ulteriormente dalla Cassazione che, con l’ordinanza n. 7657 del 21 marzo 2024, ha definitivamente chiarito che la semplice tardività nella comunicazione non è individuata dalle norme come causa di decadenza della detrazione. Infatti “mentre il controllo dell’amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, la comunicazione all’Enea ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico”.

E’ curioso come una precedente sentenza della Cassazione, la n. 34151/2022, avesse stabilito un principio diametralmente opposto. Secondo la Cassazione del 2022 infatti “l’omessa comunicazione preventiva all’Enea entro un termine specifico costituisce causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica”.

Una boccata d’ossigeno per chi non ha mai condiviso la posizione restrittiva del passato assunta dall’Amministrazione Finanziaria e dalla Cassazione ma, al contrario, ritenga che una carenza formale o un ritardo in una comunicazione non possano precludere il diritto alle detrazioni fiscali. Soprattutto quando tali “imprecisioni formali” non hanno un riflesso sulla vera sostanza degli interventi energetici posti in essere.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN