La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che procederanno all’assunzione di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata Reddito di libertà.
Con la Circolare n. 41 del 5 marzo 2024, l’Inps ha fornito le prime indicazioni e chiarimenti in merito all’applicazione della misura.
Lavoratrici per la cui assunzione spetta l’esonero
L’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) spetta in favore dei datori di lavoro privati che assumono, nel triennio 2024-2026, donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata “Reddito di libertà”.
Tale misura è destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.
In sede di prima applicazione, ossia per l’assunzione di donne vittime di violenza effettuate nel 2024, l’esonero contributivo può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne che siano state fruitrici del Reddito di libertà nel 2023, e che, pertanto, alla data di assunzione non soddisfano il predetto requisito.
Rapporti di lavoro esonerabili
L’agevolazione spetta per:
- le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
- le assunzioni a tempo determinato, per la durata del rapporto di lavoro fino ad un massimo di 12 mesi;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine (agevolato o anche non agevolato), per la durata massima di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.
N.B. L’esonero spetta anche in caso di part-time, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e anche in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.
Misura dell’incentivo
L’agevolazione contributiva consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
N.B. il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Condizioni di spettanza dell’esonero
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato:
- al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione ai sensi dell’articolo 31 D.Lgs. n. 150/2015;
- regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Si precisa, inoltre, che l’agevolazione, anche se costituisce una misura di riduzione del costo del lavoro e potenzialmente rivolta a tutti i datori di lavoro privati, non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di alcune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale e, di conseguenza, l’esonero non costituisce un aiuto di Stato.
Cumulabilità con altri esoneri
L’agevolazione può essere cumulata con altre misure agevolative ove ciò non sia espressamente escluso, solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
N.B. il coordinamento con altre misure è possibile a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato