Patente a punti nei cantieri: operativa da ottobre 2024

Tra le diverse misure introdotte dal Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 (cosiddetto Decreto PNRR) convertito in Legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di contrastare il lavoro nero e le irregolarità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, merita particolare attenzione la nuova patente a punti in arrivo nei cantieri.

Nel dettaglio, l’articolo 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024 riscrive l’articolo 27 del Testo Unico delle disposizioni a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), introducendo, per l’appunto, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.
In sede di conversione in Legge del provvedimento sono state apportate alcune modifiche. Di seguito si espone, dunque, il funzionamento della nuova misura.

A decorrere dal 1° ottobre 2024 e all’esito dell’integrazione del portale del sommerso con l’apposita sezione dedicata alla nuova misura, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile appositamente individuati nell’allegato X al D.Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Si tratta, in particolare, dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, cemento armato, metallo, legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono compresi anche gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

La patente verrà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requ

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione Europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

 

La patente verrà rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi di formazione e addestramento;
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC);
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla
  • normativa vigente.

Il possesso dei predetti requisiti è autocertificato ai sensi del DPR n. 445/2000.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento dell’attività, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali saranno individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente a punti nei cantieri.

N.B. La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari ad almeno 15 crediti.

Ne consegue che una dotazione inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.

L’eventuale attività esercitata in violazione di quanto sopra disposto comporta:

  • il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000 (sanzione non soggetta alla procedura di diffida);
  • l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di 6 mesi.

Di seguito si elencano le violazioni che comportano una riduzione di punti sulla patente.

Violazione accertata Punti da decurtare
  • Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto
  • Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento
  • Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
  • Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23
1
  • Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi
  • Omessa elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
  • Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del RSPP
  • Omessa elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto
  • Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche
  • Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
  • Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi
  • Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73
3
  • Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni
  • Omessa elaborazione del DVR
5
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro 8
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro 15
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 10
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 20

 

N.B. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.

N.B. L’applicazione della nuova misura può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con apposito Decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato

Nota: articolo aggiornato al 03/05/2024.