Alla luce dell’imminente Campagna fiscale 2024, con l’avvio della trasmissione dei Modelli 730/2024 e Redditi PF 2024, forniamo un focus sull’annosa questione relativa alla “remissione in bonis” per le pratiche relative agli interventi antisismici, con riferimento in particolare alla tardiva presentazione dell’Allegato B.
Uno dei più recenti interventi sul punto è la Risposta ad interpello n.64/E dell’8 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate.
Facciamo una premessa: in ambito normativo-procedurale, quando parliamo di intervento antisismico, è necessario verificare che il Progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’Asseverazione siano allegati alla Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) o alla richiesta di Permesso di costruire, al momento della presentazione allo Sportello Unico competente, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori, come disposto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 gennaio 2020, n.24 che ha modificato l’articolo 3 del decreto ministeriale n.58 del 2017.
L’Allegato B, in questi casi, per essere considerato tardivo deve esser presentato:
- successivamente alla richiesta del titolo, per i lavori relativi al periodo ante 16/01/2020;
- successivamente alla data inizio lavori, per tutti gli interventi relativi al periodo post 16/01/2020.
Il Legislatore, con l’articolo 2 ter del DL 16 febbraio 2023, n. 11, ha disposto che «è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico».
Ma di fatto, entro quando può essere presentata la remissione in bonis?
Il chiarimento è stato fornito in risposta all’interpello n.64/E del 2024, con il quale l’Agenzia delle entrate ha voluto ribadire che la remissione in bonis risulta efficace solo quando viene presentata prima della fruizione della detrazione (o della cessione del credito).
Pertanto, nel caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria nella domanda dell’interpello sopra citato, i contribuenti non hanno potuto beneficiare dell’istituto in quanto la Comunicazione per lo sconto in fattura era stata trasmessa all’Agenzia delle entrate prima del pagamento del modello F24, relativo alla sanzione per remissione in bonis.
Federica Muzzatti – Centro Studi CGN