Trattamento fiscale IVA per i corsi di formazione alla professione forense

Qual è il corretto trattamento fiscale ai fini IVA per una società che opera nel mondo della formazione forense offrendo corsi di preparazione alla professione legale, tramite piattaforme on line o in presenza?
In particolare, è possibile applicare il regime di esenzione IVA disposto dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del D.P.R. 633/72?

L’articolo 10, primo comma, n. 20) del D.P.R. 633/72, prevede l’esenzione ai fini IVA per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

L’applicazione di questo regime di esenzione è subordinato al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro di carattere soggettivo. Il riconoscimento di cui all’articolo 10,  n. 20) del decreto IVA deve riguardare specificatamente il corso educativo, didattico, che l’organismo intende realizzare.

Con riguardo al requisito oggettivo, le prestazioni devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere (vedi l’articolo sui corsi di lingua inglese), ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale.

Con riguardo al requisito soggettivo, le prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. La circolare 22/E del 18 marzo 2008 dell’Agenzia delle Entrate prevede che per gli enti privati che operano nelle aree riconducibili alla competenza di Amministrazioni ed enti pubblici, il riconoscimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato dai soggetti pubblici competenti per materia con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, ad esempio con l’iscrizione in appositi albi o attraverso l’ottenimento dell’accreditamento.

Con specifico riferimento alla domanda iniziale, i corsi di formazione professionale organizzati da un ente privato (società commerciale) ed accreditati dal Consiglio Nazionale Forense, ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto della legge, possono beneficiare del regime di esenzione da IVA.

Il Consiglio Nazionale Forense appare un soggetto idoneo ad effettuare il riconoscimento ai fini fiscali, sia con riferimento al requisito soggettivo che oggettivo. In merito a quest’ultimo requisito, il decreto ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17 (Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato) prevede che i corsi obbligatori di formazione per la professione forense possono essere organizzati dai consigli dell’ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché da altri soggetti previsti dalla legge purché i corsi siano accreditati dai consigli dell’ordine, sentito il Consiglio Nazionale Forense o dallo stesso Consiglio qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale.

Le peculiarità intrinseche del Consiglio Nazionale Forense nonché la sua comprovata natura pubblica lo rendono un soggetto pubblico competente per materia idoneo a riconoscere gli enti privati di formazione ex articolo 10, n. 20).

Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 82/2024 pubblicata lo scorso 28 marzo 2024, alla luce delle disposizioni normative e delle circolari interpretative applicabili in materia.

La richiesta di chiarimenti da parte della società che ha presentato domanda di interpello si muove in un contesto normativo ben definito, caratterizzato dall’introduzione di nuove regole per l’accesso alla libera professione di avvocato, che hanno reso obbligatori determinati percorsi formativi.

In risposta a questi cambiamenti, la società interpellante ha ottenuto l’accreditamento necessario presso il Consiglio Nazionale Forense, che certifica come la società sia ente erogatore di formazione conforme ai requisiti previsti dalla legge per l’accesso alla professione di avvocato e pertanto i corsi organizzati dalla società e accreditati dal CNF possono beneficiare del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 20) del decreto IVA.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura integrale della risposta 82/2024 dell’Agenzia delle Entrate cliccando sul seguente link.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com