Come ogni anno in sede di dichiarazione ci si interroga su quale spesa è possibile detrarre o dedurre, soprattutto se sostenuta per conto di familiari fiscalmente a carico, in quanto per non tutte le spese è ammessa tale soluzione. Facciamone una sintesi.
Ai sensi dell’art. 12 del Tuir sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda per i contribuenti con i seguenti familiari a carico:
- il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato; ai sensi dell’art. 1 c. 20 della Legge 76/2016 il termine coniuge si riferisce anche alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso
- i figli (anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) di età pari o superiore a 21 anni
Dal 1 marzo 2022 l’unica detrazione prevista per i figli è quella per figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni.
Per i figli di età inferiore a 21 anni le detrazioni di cui all’art 12 del TUIR sono state sostituite dall’Assegno Unico Universale
- gli altri familiari, così come definiti dall’art. 433 del C. c. ovvero:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato,
- i discendenti dei figli,
- i genitori (anche adottivi) ed ascendenti prossimi (anche naturali),
- i generi e le nuore,
- il suocero e la suocera,
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali).
Dal 1 gennaio 2020 le spese di cui all’art.15 del Tuir possono essere detratte solo se sostenute con strumenti tracciati, ad esclusione di dispositivi medici, medicinali e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
Il contribuente ha diritto alla detrazione per gli oneri sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico con riferimento alle seguenti spese:
- sanitarie (righi E1 e E3)
- per veicoli adattati per disabili (rigo E4)
- acquisto di cani guida (rigo E5)
- mutuo per acquisto abitazione principale ed entrambi i coniugi (solo per il coniuge fiscalmente a carico)intestatari del mutuo e comproprietari dell’immobile (rigo E7)
- spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado (rigo E8 a E10 codice 12)
- di istruzione universitaria (righi da E8 a E10 codice 13)
- per addetti alla assistenza personale (righi E8-E10 codice 15)
- per attività sportiva dei ragazzi (righi da E8 a E10 codice 16)
- per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da E8 a E10 codice 18
- per il riscatto degli anni di laurea dei familiari fiscalmente a carico (righi da E8 a E10 codice 32);
- per la frequenza di asili nido, solo se si tratta di figli del contribuente (righi da E8 a E10 codice 33)
- per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, l’invalidità permanente e non autosufficienza (righi da E8 a E10 codice 36, 38 e 39)
- per trasporto pubblico (righi da E8 a E10 codice 40)
- in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) (righi da E8 a E10 codice 44)
Le spese invece per le quali compete la deduzione dall’imponibile anche se sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico sono:
- contributi previdenziali ed assistenziali (rigo E21)
- contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale, per la quota non dedotta da parte del familiare (rigo E26 codice 6)
- versamenti effettuati a titolo di previdenza complementare per la parte non dedotta dal familiare (rigo E30).
La detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto “Familiari
a carico” sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero) o perché il figlio ha meno di 21 anni.
Generalmente, gli oneri sostenuti per le persone fiscalmente non a carico non danno diritto alla detrazione o alla deduzione né in capo al soggetto che ha sostenuto l’onere né in capo alla persona nel cui interesse sono sostenute.
Eccezione a questa regola generale è rappresentata:
- dalla detrazione spettante per le spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari non a carico affetti da quelle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo E2)
- dalle spese per addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti (rigo E8 codice 15)
- dalla deduzione per le spese mediche e di assistenza specifica operate nei confronti di familiari portatori di handicap (rigo E25)
- dalla deduzione per contributi versati dai lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (Rigo E26 codice 13)
Rita Martin – Centro Studi CGN