Il nuovo istituto del concordato preventivo biennale è riservato a due categorie di contribuenti: i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario.
In questo articolo vediamo come si combinano i due criteri e quali condizioni ne determinino l’esclusione.
- i soggetti che applicano gli ISA, ossia soggetti con ricavi e compensi pari o inferiore a 5.164.569,00 euro di cui all’art. 9-bis del DL 24.4.2017 n. 50. E’ il caso di evidenziare che non è previsto il requisito dell’alta affidabilità fiscale, ossia punteggio ISA pari almeno a 8, conseguendone che ai fini dell’accesso si prescinde dal punteggio minimo in relazione al periodo precedente a quello di applicazione del concordato;
- i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
Combinando i due criteri, ne deriva che ai fini dell’accesso al concordato preventivo biennale, restano esclusi i soggetti a cui non sono applicabili né gli ISA, né risultano aver adottato il regime forfetario.
Stante il riferimento ai contribuenti esercenti attività di impresa, arti o professioni “che applicano gli indici sintetici di affidabilità” si rende necessario verificare le eventuali cause di esclusione dagli Isa per l’anno 2023 che portano all’inaccessibilità dal concordato preventivo biennale.
Infatti, in assenza del modello ISA, non verrebbe comunicata la proposta di concordato preventivo biennale, che si fonda sulle informazioni contenute nel modello ISA.
Le cause di esclusione che evitano la presentazione del modello ISA allegato alla dichiarazione dei redditi sono le seguenti:
- Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
- Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
- Ricavi (art. 85 co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) del TUIR) o compensi dichiarati (art. 54 co. 1 del TUIR) superiori a 5.164.569 euro;
- Periodo di non normale svolgimento dell’attività;
- Determinazione del reddito (d’impresa o di lavoro autonomo) con criteri forfetari;
- Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata;
- Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- Società cooperative esercenti attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’ISA BG72U;
- Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA CG77U – Trasporti marittimi e per vie d’acqua interne, noleggio di imbarcazioni e servizi connessi.
Sono altresì esclusi dall’applicazione degli ISA, pur dovendo presentare il modello per finalità statistiche, i contribuenti:
- con esercizio di due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. “multiattività”);
- soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA.
Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate (circ. 16/E/2020) approfondisce la causa di esclusione per non normale svolgimento dell’attività facendo riferimento a casi in cui il singolo contribuente operi in condizioni che non siano confrontabili con le modalità di svolgimento dell’attività che contraddistinguono il contesto economico, Al riguardo, corrono in soccorso le istruzioni di parte generale alla compilazione dei modelli ISA con un elenco esplicativo delle cause che possono generare un non normale svolgimento dell’attività:
- Stato di liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- Ritardato avvio dell’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale per eventi vari (es. ritardo nella costruzione dell’impianto; assenza di autorizzazioni amministrative; svolgimento esclusivo di un’attività di ricerca propedeutica a quella produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi);
- Interruzione dell’attività che si è protratta tutto l’anno a causa di lavori di ristrutturazione di tutti i locali nei quali viene esercitata l’attività;
- Affitto dell’unica azienda;
- Sospensione dell’attività ai fini amministrativi, qualora sia stata data comunicazione alla Camera di Commercio;
- Per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- Modifica dell’attività nel corso del periodo d’imposta. Non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA;
- Eventi sismici che abbiano determinato:
- danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all’uso;
- danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
- l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, indipendentemente dai danni subiti, in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d’accesso per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto;
- una riduzione significativa, se non la sospensione dell’attività, in quanto l’unico o il principale cliente era un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN