Decreto Coesione: nuova agevolazione per l’assunzione di donne svantaggiate

Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, il Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (cosiddetto Decreto Coesione), ha introdotto, tra le altre disposizioni in materia di lavoro, un’agevolazione per l’assunzione di “donne svantaggiate”.

Infatti, a favore dei datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici indicate di seguito, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.

Il beneficio, applicabile nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, spetta per le assunzioni a tempo indeterminato:

  • di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, e nelle aree annualmente individuate con decreto interministeriale caratterizzate da una disparità media uomo-donna che supera almeno del 25%;
  • di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Sul punto si ricorda che ai fini del rispetto del requisito di “privo di impiego regolarmente retribuito” occorre considerare il periodo di 6 o 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

N.B. l’agevolazione è riconosciuta nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

Resta in ogni caso ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Altro requisito individuato per poter beneficiare dell’incentivo è rappresentato dalla necessità che l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Si segnala, inoltre, che per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L’incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Inoltre, l’agevolazione per l’assunzione di donne svantaggiate:

  • non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
  • non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
  • è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

Si precisa, inoltre, che le modalità attuative dell’esonero, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027 saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021 – 2027.

Ai fini dell’applicazione dell’incentivo, pertanto, si dovranno attendere gli opportuni chiarimenti e istruzioni operative da parte degli istituti competenti.

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato