Detrazioni per canoni di locazione in 730: condizioni e importi detraibili

Da parecchi anni è possibile usufruire in dichiarazione di particolari detrazioni in riferimento agli immobili adibiti ad abitazione posseduti in locazione e a determinate condizioni. Ricordiamo di seguito quali sono e quale documentazione sia necessario presentare.

Ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfettaria, graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca).

Le detrazioni in oggetto NON sono cumulabili tra loro, quindi il contribuente dovrà scegliere la detrazione più conveniente.

Qualora la detrazione spettante sia di importo superiore all’imposta lorda dovuta dal contribuente, quest’ultimo potrà beneficiare di un “credito” pari alla quota di spesa non detratta. L’agevolazione è incompatibile con il contributo fondo affitti.

Non è prevista inoltre la detrazione in esame nel caso in cui il contratto venga stipulato tra un ente pubblico e dei contraenti privati (ad es. case popolari).

E71 codice 1

L’art. 16 c. 1 del Tuir prevede che i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibiti ad abitazione principale, stipulati o rinnovati in forma libera ai sensi della Legge 431/1998, possano usufruire di una specifica detrazione, fissata in misura diversa a seconda dell’ammontare del reddito complessivo dichiarato dall’inquilino.

La detrazione spetta nella misura di:

  • euro 300 se il reddito non supera 15.493,71euro (rigo 137 del P.L.)
  • euro 150 se il reddito supera 15.493,71 ma non 30.987,41 euro (rigo 137 P.L.)

Per redditi superiori a 30.987,41 euro non spetta alcuna detrazione.

Come precisato dalla Risoluzione 200/E/2008 si applica anche ai contratti stipulati:

  • prima dell’entrata in vigore della Legge 431/98, ai sensi delle Leggi 392/1978 e 359/1992
  • dopo l’entrata in vigore della Legge 431/98 in cui le parti non fanno alcun riferimento a quest’ultima normativa;
  • dopo l’entrata in vigore della Legge 431/98 in cui le parti si riferiscono a normative previgenti.

La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione e non spetta se il titolare del contratto è un familiare a carico.

Nel caso di contratto di locazione stipulato in corso d’anno è necessario rapportare la detrazione al periodo durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale ed al numero di contitolari del contratto di locazione.

Per godere di tale detrazione, non è necessario che il contribuente abbia trasferito la propria residenza nell’abitazione oggetto del contratto di locazione ma in caso di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria deve essere in grado di dimostrare che l’immobile in locazione è la sua abitazione principale ove dimora abitualmente. L’ Agenzia delle Entrate, infatti, presume che il luogo di residenza coincida con quello dell’abitazione principale.

E71 codice 2

I soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale a canone convenzionale possono anch’essi usufruire della detrazione prevista dall’art.16 c.1 del Tuir.

Sono considerati contratti a canone convenzionale i contratti stipulati o rinnovati in base all’art. 2 c. 3 e all’art. 4, commi 2 e 3, della Legge 431/1998 in base ad accordi locali tra organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni dei conduttori, solitamente della durata di tre anni rinnovabili per altri due, nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all’ubicazione.

La detrazione spetta nella misura di:

  • euro 495,80 se il reddito non supera 15.493,71euro (rigo 137 del P.L.)
  • euro 247,90 se il reddito supera 15.493,71 ma non 30.987,41 euro (rigo 137 P.L.)

Anche in questo caso, per godere di tale detrazione, non è necessario che il contribuente abbia trasferito la propria residenza nell’abitazione oggetto del contratto di locazione ma in caso di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria deve essere in grado di dimostrare che l’immobile in locazione è la sua abitazione principale ove dimora abitualmente.

E71 codice 4

I giovani di età compresa tra i 20 ed i 31 anni non compiuti che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge 431/1998 possono usufruire di specifica detrazione per l’unità immobiliare o porzione di essa da adibire ad abitazione principale, purché il contratto sia stato stipulato prima del trentunesimo anno di età: in tal caso la detrazione spetta solo fino all’anno d’imposta in cui si sono compiuti i 31 anni.

Il requisito dell’età è soddisfatto anche se ricorre solo per una parte del periodo d’imposta (vedasi Circolare n. 34/E del 2008 risposta 9.2).

La detrazione spetta nella misura di euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000 purché il reddito complessivo non sia superiore a 15.493,71 euro (rigo 137 del P.L.).

La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati e non spetta se il titolare del contratto è un familiare a carico.

Spetta per i primi 4 anni dalla data di stipula del contratto di locazione, purché anche nei periodi d’imposta successivi al primo permangano i requisiti richiesti per fruire di tale detrazione, e va rapportata al periodo durante il quale l’immobile è adibito ad abitazione principale, con regolare trasferimento della residenza. In ogni caso deve essere rapportata al numero dei contitolari del contratto di locazione.

E72

I lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel Comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi hanno diritto ad una detrazione forfetaria in sede di dichiarazione dei redditi (art. 16 c. 1 bis del Tuir)

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, sono esclusi quindi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Per goderne è necessario che sussistano tutti i seguenti requisiti:

  • la nuova residenza sia ubicata a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente Comune e comunque al di fuori della propria Regione
  • il contribuente deve avere stipulato un contratto di locazione di qualsiasi tipo
  • l’unità immobiliare affittata sia adibita ad abitazione principale
  • il contribuente deve aver variato la residenza per motivi di lavoro. La variazione del solo domicilio non è quindi sufficiente ai fini della detrazione: il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi che deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione. In caso di perdita della qualifica di lavoratore dipendente nel corso dell’anno, la detrazione non compete più a partire dal periodo d’imposta successivo (Circolare n. 50/E del 2002).

La detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di trasferimento della residenza e va rapportata ai giorni per i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale e alla percentuale di spettanza della detrazione medesima. La detrazione, infatti, va rapportata al numero di contitolari del contratto di locazione in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti (Circolare n. 15/E del 2023).

La detrazione spetta nella misura di:

  • euro 991,60 se il reddito non supera 15.493,71euro (rigo 137 del P.L.)
  • euro 495,80 se il reddito supera 15.493,71 ma non 30.987,41 euro (rigo 137 P.L.)

Documenti da presentare

Rigo Codice Documenti
E71 1 1) contratto di locazione registrato
2) autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale
E71 2 1) contratto di locazione, registrato, stipulato ai sensi dell’art. 2 c. 3 e dell’art. 4 commi 2 e 3 della legge 431/98
2) contratto di locazione sottoscritto con l’assistenza delle organizzazioni sindacali o asseverato se concluso sulla base di un accordo territoriale stipulato ai sensi del DM 16 gennaio 2017
3) dichiarazione del contribuente che il contratto non è assisto, né asseverato, in quanto concluso in assenza di un accordo territoriale stipulato ai sensi del DM 16 gennaio 2017
4) autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale
E71 4 1) contratto di locazione registrato
2) autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è adibito a residenza del locatario e che si tratta di un immobile diverso da quella dei genitori o di coloro cui sono affidati
E72   1) contratto di locazione registrato
2) contratto di lavoro dipendente ovvero CU attestante la qualifica di lavoratore dipendente
3) autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale e che risultano rispettate tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione, compresa la residenza

E nel caso di contratti privi di qualsiasi riferimento normativo? Si perde la detrazione fiscale? Per approfondire il tema, vi invitiamo alla lettura dell’articolo dedicato.

Rita Martin – Centro Studi CGN