L’utilizzo delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale nella creazione di contenuti rappresenta un’importante “svolta” nel mondo della creatività e, di riflesso, in quello del diritto d’autore. Oggi, i sistemi di intelligenza artificiale sono in grado di produrre opere in quasi tutti i principali ambiti creativi, dalla scrittura di testi alle immagini grafiche, dalle composizioni musicali fino alla riproduzione delle voci di cantanti non più in vita.
Questa capacità di generare contenuti in via del tutto autonoma, solo con un piccolo input da parte dell’uomo, sul fronte dei diritti d’autore fa nascere diverse problematiche, sollevando importanti questioni che riguardano sia la protezione di queste creazioni sia la loro paternità.
Da dove e da chi prende spunto l’intelligenza artificiale nel creare un’opera che gli abbiamo “commissionato”? Come ormai noto, l’intelligenza artificiale generativa è un processo che implica l’utilizzo di apprendimento automatico, dove l’algoritmo viene addestrato attraverso l’esposizione a grandi volumi di dati (siano essi librerie di testi scritti, librerie musicali, librerie grafiche, etc. sicuramente protette dal diritto di autore).
Quando l’intelligenza artificiale utilizza opere protette dal diritto d’autore come base per creare opere derivate, sorgono evidenti implicazioni riguardanti la violazione dei diritti d’autore originali. Questo è un tema attualmente oggetto di dibattito e sviluppo giuridico. Le leggi sul diritto d’autore sono state scritte in un’epoca in cui la creazione di contenuti era un’attività svolta esclusivamente dall’uomo. Oggi però, non è più così!
Sul fronte normativo, qualcosa però si sta facendo. Nello schema di decreto legislativo approvato lo scorso 23 aprile 2024 dal Governo sono contenute delle norme che integrano e modificano il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi e la Legge sul diritto d’autore.
In particolare, con riguardo alla fornitura di servizi di media audiovisivi, l’intervento legislativo punta a “identificare” ed “etichettare” i contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti, sia parzialmente che integralmente, da sistemi di intelligenza artificiale.
In questo contesto, viene previsto il divieto di utilizzare metodologie e tecniche, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni. Viene prevista anche la possibilità per le piattaforme che consentono di pubblicare contenuti agli utenti, di avere delle funzionalità che consentono agli utenti che caricano contenuti video, di dichiarare se tali contenuti sono stati creati, modificati o alterati, anche parzialmente, tramite sistemi di intelligenza artificiale.
Per quanto concerne la legge sul diritto d’autore invece, lo schema di decreto legislativo recentemente approvato, modifica la legge 22 aprile 1941 n. 633, all’articolo 1 dove viene espressamente prevista la tutela della creazione di un’opera d’arte effettuata con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile.
Recentemente, anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1107 del 16 gennaio 2023 ha espresso un parere significativo sul diritto d’autore nell’ambito dell’intelligenza artificiale sull’importanza di quanto sia essenziale valutare quanto l’uso della tecnologia o del software di IA sia effettivamente integrato con la creatività umana nell’elaborazione di un’opera, ponendo l’accento sulla necessità di distinguere la mera generazione automatizzata da parte dell’intelligenza artificiale e un’effettiva espressione creativa da parte dell’utente.
Per la Cassazione, al fine di determinare l’attribuzione della tutela del diritto d’autore, diventa determinante quindi la misurazione dell’apporto creativo umano nel processo generativo di un’opera digitale. Le creazioni generate dall’intelligeintellignza artificiale non potrebbero essere tutelate se frutto di un processo decisionale automatizzato dell’algoritmo, a meno che non si dimostri un contributo creativo umano significativo.
La strada è tracciata, anche se non basta. La tecnologia continua a evolversi ad un ritmo vertiginoso ed è giusto che il quadro giuridico si adatti per tutelare i creatori delle opere e i loro diritti, ma affinché si riesca a trovare un equilibrio che valorizzi la creatività e incentivi allo stesso tempo l’innovazione è necessaria una buona dose di collaborazione tra esperti legali, esperti tecnologi e legislatori.
Il rischio è quello che gli autori possano vedere sminuiti i loro diritti e i loro riconoscimenti. E come se non bastasse, la mancanza di leggi precise potrebbe portare a dispute legali complesse e incerte, frenando così l’innovazione e la diffusione di nuove tecnologie.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN