L’agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 21 del 18 aprile 2024, ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della flat tax incrementale.
Come noto, la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevede che, per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possano applicare un’imposta del 15% sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali, sull’eccedenza del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.
Nel dettaglio, la base imponibile si determina nel seguente modo:
- si calcola la differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto dichiarato nel triennio precedente ( anni 2020 – 2022);
- si applica alla predetta differenza una franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.
Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica la flat tax incrementale del 15%.
L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo ed è assoggettata alla tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.
I versamenti relativi al reddito 2023 potranno essere eseguiti tramite il seguente codice tributo:
- 1731 denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali – Flat tax incrementale – Art. 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197“.
In sede di compilazione del modello F24, dovrà essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN