Integratori alimentari: l’Agenzia fornisce nuovi chiarimenti sull’aliquota IVA da applicare

Con una consulenza giuridica pubblicata sul sito web lo scorso 3 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ritorna a fornire chiarimenti sulla corretta aliquota IVA da applicare agli integratori alimentari.

L’istanza di interpello da cui scaturisce la risposta dell’Agenzia delle Entrate, trae origine dal quesito di un’associazione che chiedeva se, in base all’attuale quadro normativo sia in ambito nazionale che europeo, alla commercializzazione di integratori alimentari, sia o meno applicabile in via generale l’aliquota IVA ridotta del 10%.

In sintesi, nella richiesta di nuovi chiarimenti sull’aliquota IVA per gli integratori alimentari, l’istante fa riferimento alle Direttive UE e alle disposizioni nazionali, ricordando che l’articolo 98 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che “gli Stati membri possono applicare le aliquote ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate in un massimo di 24 punti nell’allegato III e nell’applicare le aliquote ridotte e le esenzioni previste dalla presente direttiva, gli Stati membri possono fare ricorso alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività, o a entrambe, per delimitare con precisione la questione”.

Con la risposta pubblicata, l’Agenzia delle Entrate, respinge l’interpretazione dell’associazione di categoria che propone l’assoggettamento ad aliquota IVA ridotta del 10% degli integratori alimentari, prescindendo dalla classificazione doganale preventiva a opera dell’Agenzia delle Dogane.

L’Agenzia delle Entrate, nella sua valutazione invece, ricorda come il testo in vigore dell’articolo 4-ter del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 modifica il numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72, che reca l’elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10% recitando “80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura ad eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l’articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987”.

La norma ora contempla espressamente tra i prodotti soggetti ad aliquota IVA del 10%, gli integratori sotto forma di sciroppi, che erano espressamente esclusi dal “previgente” numero 80) della Tabella A, parte III ed è in accordo con quanto chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 29 luglio 2021, n. 50/E.

Nonostante siffatta chiarezza, per l’Agenzia delle Entrate, la nuova norma non permette di accogliere la soluzione proposta dall’istante perché subordina in ogni caso l’applicazione di tale aliquota IVA ridotta alla classificazione degli integratori di cui al decreto legislativo n. 169 del 2004 nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, alcuni integratori, pur essendo in possesso dei requisiti ex decreto legislativo n. 169/2004, possano essere classificati diversamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), come nel caso di alcuni prodotti alimentari allo stato liquido atti a essere consumati direttamente come bevande, che sono classificati appunto come “bevande” e non “preparazioni alimentari”. A questi prodotti non potrà essere applicata l’aliquota IVA ridotta del 10%.

Per conoscere appieno tutte le sfumature e tutti i dettagli forniti in questa consulenza giuridica sul caso trattato, consiglio la lettura integrale della risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate cliccando su questo link.

 

Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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