Registro dei Titolari Effettivi: è attiva la procedura di accreditamento da parte dei professionisti

Pubblicato il manuale di UNIONCAMERE che guida i professionisti ad accreditarsi al portale delle C.C.I.A.A: continua il percorso di operatività del Registro dei Titolari effettivi.

La tappa messa a segno questa volta consiste nell’attivazione della procedura di accreditamento alla consultazione del Registro, da parte dei soggetti obbligati (tra i quali come è noto, rientrano i Commercialisti e gli Esperti contabili, i Revisori e le società di revisione, i CDL, gli Avvocati e i Notai, i centri servizi  – CAF e chiunque con carattere di abitualità si occupi di contabilità e tributi).

Il manuale registro titolari effettivi (consultabile qui), prima di indicare le fasi procedurali che porteranno all’invio della richiesta di accreditamento, dedica un’ampia premessa al quadro normativo di riferimento, indicando di seguito anche i soggetti che allo stato attuale possono accedere ai dati dei titolari effettivi.

Oltre ai soggetti obbligati sopra accennati, si tratta delle Autorità (Giudiziaria, preposte al contrasto dell’evasione fiscale, MEF, UIF, DIA, GdF, DNAA) ed inoltre dei soggetti legittimati da un interesse giuridico rilevante e differenziato, per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.

I soggetti obbligati possono accedere ad entrambe le sezioni del Registro (autonoma, contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private – speciale, contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini al trust).

Si deve però fare attenzione che la consultazione dei dati e informazioni da parte dei soggetti obbligati, non è libera ma deve essere finalizzata a supportare gli adempimenti concernenti l’adeguata verifica della clientela (artt. 18 e 19 D. Lgs. n. 231/2007) . Ciò comporta per esempio, che un professionista non potrà accedere ai dati e informazioni contenute nel Registro, per fornirle come servizio a un suo cliente interessato a conoscerli.

I soggetti obbligati compilando la richiesta di accreditamento alla C.C.I.A.A. territorialmente competente (per il professionista PF si farà riferimento al domicilio professionale) dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

  • l’appartenenza a una delle categorie dell’art. 3 del D. Lgs. n. 231/2007 (al comma 4 sono contemplati i professionisti già citati, organizzati anche in forma associata o societaria);
  • i propri dati identificativi – rappresentante legale nel caso di persona giuridica – e l’indirizzo PEC;
  • l’indicazione dell’organismo di autoregolamentazione di riferimento (per i professionisti si tratta dei rispettivi Consigli nazionali);
  • la finalità dell’utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, che come si è detto può essere soltanto quella a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

Le C.C.I.A.A. sono tenute ad effettuare i controlli sulle autodichiarazioni.

La richiesta di accreditamento potrà avvenire accedendo all’indirizzo web https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home – “1 Fai richiesta di consultazione”, tramite SPID, CNS, Carta di identità digitale (CIE) e procedendo a:

a) compilazione del modello online con le informazioni richieste;

b) eventuale indicazione di soggetti delegati ad accedere e a consultare la banca dati dei titolari effettivi, purché incardinati nella propria organizzazione;

c) eventuale indicazione di un referente operativo che – oltre ad essere un delegato a tutti gli effetti – viene anche autorizzato alla gestione degli altri delegati (nomina/revoca);

d) verifica della correttezza dell’autodichiarazione generata dal sistema, inviata alla propria casella PEC;

e) invio dell’istanza sottoscritta tramite sessione autenticata.

registro titolari effettivi

L’avvenuto accreditamento del soggetto obbligato è comunicato tramite PEC e ha la durata di due anni.

Il capitolo 3 del Manuale contiene le videate della procedura, che ne facilitano l’esecuzione.

L’istanza è soggetta all’imposta di bollo. Al momento, l’assolvimento avviene digitando nell’apposito spazio proposto dalla procedura, gli estremi della marca appositamente acquistata.

Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN