Il quadro I del modello 730/2024 è a disposizione del contribuente per compensare l’eventuale credito con le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il Mod. F24. In conseguenza di questa scelta, il contribuente non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle altre imposte.
Tra le novità di quest’anno, il quadro I del modello 730/2024 si arricchisce di un altro rigo invece dell’unico rigo dei modelli precedenti presentandosi nella seguente maniera:
- rigo I1 relativo ai crediti delle “imposte principali” (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca), analogamente agli scorsi anni;
- rigo I2 relativo ai crediti delle che da quest’anno vengono liquidate nel modello 730 riguardanti:
- l’imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16);
- l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera (rigo L8);
- l’IVIE e l’IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W);
- l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività (quadro W).
Qualora si intenda utilizzare in compensazione nel modello F24 l’intero importo dei crediti relativi alle “imposte principali”, barrando la casella del campo 2, il sostituto d’imposta non terrà conto del relativo importo in sede di effettuazione dei rimborsi derivanti dal modello 730/2024.
Diversamente, se il credito derivante dal modello 730/2024:
- risulta superiore all’importo delle altre imposte che si intendono compensare, il sostituto d’imposta effettuerà il rimborso della parte del credito eccedente;
- risulta inferiore all’importo delle altre imposte che si intendono compensare, il contribuente è tenuto a versare l’importo delle altre imposte a debito che residua.
E’ il caso di precisare che il credito che risulta dal modello 730/2024 con riferimento alle “imposte principali” (es. IRPEF, relative addizionali e cedolare secca) deve essere prioritariamente utilizzato per il versamento con il modello F24 delle altre imposte che derivano dal modello 730/2024 ma che non rientrano nella disciplina dei conguagli ad opera del sostituto d’imposta, vale a dire (l’imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16); l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera (rigo L8); l’IVIE e l’IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W); l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività (quadro W). Solo l’eventuale credito residuo può essere destinato dal contribuente all’utilizzo in compensazione nel modello F24 per il versamento delle altre imposte non comprese nel modello 730/2024 (es. IMU, TARI), compilando il rigo I1.
Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nei termini di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
Il presente quadro può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN