L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provv. del 22.4.2024 n. 205127 che disciplina il regime premiale riconosciuto ai contribuenti per aver raggiunto un determinato livello di affidabilità fiscale per il 2023. E’ da rilevare un’importante novità rispetto agli anni scorsi in quanto i punteggi per benefici legati all’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a IVA, imposte dirette e IRAP nonché per il rimborso del credito IVA sono state incrementati dal decreto adempimenti fiscali (D. Lgs. 1/2024).
Il provvedimento in esame si combina con la disponibilità del software “Il tuo ISA 2024” (versione 1.0.0) completando il quadro degli strumenti per il periodo d’imposta 2023.
In maniera schematica, quando il risultato di affidabilità risulti pari almeno a 9, per il 2023 oppure come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, è possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale di cui all’art. 9-bis comma 11 del D.L. 50/2017: lettera a) e b):
- esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000,00 euro annui relativi all’IVA maturati nell’annualità 2024, a 50.000,00 euro annui relativi alle imposte dirette e all’IRAP, maturati nel periodo 2023;
- esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000,00 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2024, per crediti d’importo non superiore a 70.000,00 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000,00 euro annui.
La gradualità nell’accesso ai benefici si atteggia nel senso che viene concesso ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, oppure un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023, il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2024;
b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2023.
I restanti benefici fiscali legati ai punteggi Isa restano, invece, confermati. Quando il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9, tanto per il solo 2023, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:
- esclusione dalla disciplina delle società non operative (ex art. 9-bis comma 11 del D.L. 50/2017: lettera c);
- esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2023, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato (Articolo 9-bis comma 11 del D.L. 50/2017: lettera f)
Il risultato di affidabilità pari a un valore almeno a 8,5 per il 2023, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, consente al contribuente di poter beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (ex art. 9-bis comma 11 del D.L. 50/2017: lettera d)
Infine, Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d’imposta 2023 consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo (ex articolo 9-bis comma 11 del D.L. 50/2017: lettera e).
E’ il caso di evidenziare l’opportunità per i soggetti ISA di aderire al concordato preventivo biennale mediante la compilazione del quadro P dei modelli ISA indipendentemente dal punteggio di affidabilità fiscale (art. 19 comma 3 del D.Lgs. 13/2024).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN