Qual è il corretto inquadramento fiscale da applicare ai fini Irpef per i beni offerti in omaggio ai dipendenti? In questo articolo, riepiloghiamo in sintesi la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate ad un interpello in materia di trattamento fiscale degli omaggi ai dipendenti.
Un’azienda che opera nel campo della produzione e commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di caffè, the e loro prodotti derivati che omaggia beni ai propri dipendenti, tramite la presentazione di un’istanza di interpello, chiede di sapere se gli omaggi erogati possano considerarsi irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51 del T.U.I.R.
In buona sostanza, l’azienda interpellante sta valutando la possibilità di offrire alcuni omaggi ai propri dipendenti, in via del tutto occasionale (nel corso di ricorrenze e festività), con diversi prodotti di merchandising, come ad esempio tazze per il caffè, barattoli, grembiuli e spillette raffiguranti il logo aziendale, sui quali desidera approfondire il corretto trattamento fiscale.
I beni oggetto di omaggio sono appositamente caratterizzati per rappresentare l’identità aziendale e il motivo principale per la concessione di tali beni è la volontà che i dipendenti diffondano sempre più l’immagine aziendale al di fuori dei locali aziendali con finalità di business, marketing e promozione.
Scopo principale dell’azienda è che la concessione dei beni omaggiati ai dipendenti vada essenzialmente a beneficio della propria strategia aziendale commerciale più che a vantaggio dei dipendenti, posto che la società ha imposto alcune limitazioni alla fruizione dei beni oggetto di omaggio (rivendita del prodotto, consumo in determinati giorni, etc.).
L’obiettivo per l’azienda è quello di far conoscere i prodotti aziendali anche ad amici e familiari dei dipendenti. Secondo quanto rappresentato dall’azienda nell’interpello, i prodotti oggetto di omaggio fanno parte di apposite campagne di marketing del momento. I dipendenti, tramite gli omaggi, hanno il compito di vendere e promuovere all’interno dei locali aziendali i prodotti la cui conoscenza approfondita e la capacità di promozione nei confronti dei clienti fanno parte integrante della strategia commerciale dell’azienda.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 89 pubblicata lo scorso 11 aprile 2024 sul proprio sito web istituzionale, afferma che i beni omaggiati costituiscono reddito di lavoro dipendente. La premessa è che l’articolo 51, comma 1, del T.U.I.R. dispone che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Il principio base è quello dell’onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ovvero l’assoggettamento a tassazione, in generale, di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, salvo le tassative deroghe di esenzione contenute nei successivi commi dell’articolo 51.
Oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, la locuzione legislativa comprende anche tutti quei vantaggi economici che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della stessa (compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro).
Qualora il valore dei beni assegnati dall’azienda ai propri dipendenti, supera il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del T.U.I.R. e successive modificazioni e integrazioni (euro 258,23 euro), lo stesso costituisce reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 del TUIR.
Limitatamente al periodo d’imposta 2024, la legge di bilancio 2024 (L. 30 dicembre 2023, n. 213) ha stabilito che tale limite viene elevato a 1.000,00 euro (anziché 258,23 euro) mentre per i dipendenti con figli il limite è elevato a 2.000,00 euro.
Per l’Agenzia delle Entrate, nel caso di omaggi riconosciuti al lavoratore, per quanto utili alla strategia e promozione aziendale, in concreto, soddisfano un’esigenza propria del singolo lavoratore dipendente e rappresentano un arricchimento del lavoratore e pertanto non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.
Ragion per cui, superato il predetto limite di esenzione, il valore dei beni assegnati ai lavoratori dipendenti dall’azienda, costituisce reddito di lavoro dipendente e concorre alla relativa formazione quale bene determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del T.U.I.R.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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