Acconto IMU 2024: ecco come calcolare il ravvedimento operoso

Chi ha perso l’appuntamento del 17 giugno per pagare l’acconto IMU 2024 può ancora correggere il tiro con il ravvedimento operoso.

L’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dagli artt. 13 del D. Lgs. 472/97 e 13 del D. Lgs. 471/97, consente ai contribuenti che hanno commesso omissioni o irregolarità, in ambito di disposizioni tributarie, di porvi rimedio spontaneamente usufruendo di riduzioni nell’applicazione delle relative sanzioni amministrative previste. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

L’applicabilità dell’istituto ai tributi locali è stabilita dall’art. 16 del D. Lgs. 473/97 che recita testualmente che “alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso”.

Le condizioni necessarie per potervi accedere sono che:

  • la violazione non sia già stata constatata;
  • non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione;
  • non siano iniziate altre attività amministrative d’accertamento di cui l’interessato sia a conoscenza.

Al contribuente distratto si aprono diverse tipologie di ravvedimento per l’acconto IMU, che variano a seconda del ritardo nel pagamento:

  • ravvedimento super breve, con pagamento entro 14 giorni dal termine fissato, le sanzioni sono ridotte allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
  • ravvedimento breve, con pagamento dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal termine, le sanzioni sono pari all’1,5%;
  • ravvedimento medio, con pagamento oltre il 31° giorno ed entro 90 giorni dal termine, le sanzioni sono pari all’1,67%;
  • ravvedimento lungo, con pagamento oltre il 91° giorno ed entro 1 anno dal termine di pagamento, le sanzioni sono ridotte al 3,75%.
Giorni di ritardo Sanzione prevista Riduzione Sanzione ridotta
Sino a 14 giorni 1% – 14% Sanzione ridotta del 15% a 1/15 per ciascun giorno di ritardo 0,1% – 1,4%
Da 15 a 30 giorni 15% 1/10 1,5%
Da 31 a 90 giorni 15% 1/9 1,67%
Dal 91° giorno ed entro 1 anno dal termine di pagamento 30% 1/8 3,75%

 

Supponendo che il debito dell’acconto IMU non pagato alla scadenza del 17.06.2024 sia di 800 euro, il contribuente avrà le seguenti possibilità per ravvedersi:

  • sino a 14 giorni di ritardo con una sanzione di 11,20 euro (+ interessi);
  • da 15 a 30 giorni di ritardo con una sanzione di 12,00 euro (+ interessi);
  • da 31 a 90 giorni di ritardo con una sanzione di 13,36 euro (+ interessi);
  • dal 91°giorno ed entro 1 anno dal termine di pagamento con una sanzione di 30,00 euro (+ interessi).

Inoltre si può pagare oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine, con sanzioni ridotte al 4,29%, mentre oltre 2 anni dal termine con sanzioni ridotte al 5%.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN