Acconto IMU 2024: la scadenza si avvicina

Il 17 giugno la gran parte dei possessori di immobili saranno tenuti al versamento dell’acconto 2024; quest’anno la scadenza originaria del 16 giugno cade di domenica, pertanto i cittadini hanno un giorno in più per provvedere al pagamento del tributo.

Come indicato all’art. 762 della Legge di bilancio 2020 l’acconto dovrà essere versato utilizzando le aliquote deliberate dai comuni per l’anno precedente, mentre a saldo l’IMU dovuta verrà ricalcolata con le eventuali nuove aliquote.

Vediamo di seguito quali sono i soggetti tenuti al pagamento del tributo e quali invece possono beneficiare di un’esenzione o di un’agevolazione.

Chi dovrà pagare l’acconto IMU 2024?

L’IMU dovrà essere versata per gli immobili siti nel territorio italiano dai possessori o titolari di diritti reali. Nello specifico sono tenuti al versamento dell’imposta:

  • I proprietari;
  • I titolari di diritti reali quali usufrutto, abitazione, enfiteusi o superficie;
  • Il genitore che beneficia dell’assegnazione della casa familiare;
  • I concessionari di aree demaniali e i locatari di immobili in leasing.

Quali sono le principali agevolazioni previste per l’IMU?

Per i cittadini che concedono un immobile in comodato d’uso gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado che lo adibisce ad abitazione principale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile.

Per beneficiare di tale agevolazione devono essere rispettate le seguenti condizioni:

– il contratto deve essere registrato;

– il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia e deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Si precisa che il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative considerate di lusso.

Viene prevista una riduzione dell’imposta del 50% per gli immobili posseduti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Tale agevolazione si applica in un unico immobile, pertanto se il contribuente possiede più immobili nel territorio italiano, solo uno di essi beneficerà della riduzione di imposta.

Possono invece beneficiare di uno sconto del 25% sull’imposta i soggetti che concedono in locazione un immobile a canone concordato ai sensi della Legge 431/1998 art.2 comma 3.

È prevista infine una riduzione del 50 per cento, infine, per i fabbricati di interesse storico artistico e per gli immobili dichiarati inagibili e inabilitabili e di fatto non utilizzati.

Chi può non versare l’IMU?

Non sono tenuti al versamento dell’imposta i possessori di immobili non di lusso adibiti ad abitazione principale. Secondo quanto indicato nel comma 741 della Legge di Bilancio 2020, per considerare l’immobile come abitazione principale è necessario che il contribuente oltre a risiedere nell’immobile vi dimori abitualmente.

Anche per quest’anno possono beneficiare dell’esenzione IMU i possessori di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia giudiziaria in relazione ai reati violazione di domicilio (art. 614 comma 2 del Codice penale) o invasione di terreni e edifici (art. 633 del Codice penale).

L’imposta inoltre non deve essere versata per:

  • Gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • I fabbricati con destinazione ad usi culturali;
  • I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
  • I fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  • I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • I fabbricati colpiti da eventi sismici;
  • gli immobili posseduti dall’Accademia Nazionale dei Lincei;
  • I terreni posseduti e condotti da Coltivatori diretti o IAP;
  • I terreni montani individuati dalla Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Debora Dal Molin – Centro Studi CGN