Adottate dal Parlamento e dal Consiglio Europeo nuove misure per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: si tratta di un Regolamento, della VI Direttiva antiriciclaggio e dell’istituzione dell’AMLA, che tendono a rafforzare le misure già esistenti al fine di contrastare con la massima efficacia e tempestività il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo.
In particolare, il Regolamento (c.d. codice unico antiriciclaggio) ha lo scopo di armonizzare le norme in vigore nell’ambito UE, mentre la VI Direttiva si prefigge di migliorare l’organizzazione dei sistemi antiriciclaggio degli Stati membri.
Il Regolamento (c.d. codice unico) coinvolge nuovi soggetti a presidio del sistema economico-finanziario, interessando commercianti di beni di lusso per le transazioni di importi differenziati per tipologia di beni (metalli e pietre preziosi, auto e imbarcazioni, beni culturali).
Le nuove disposizioni investiranno anche i fornitori di servizi di cripto-asset, che dovranno effettuare una adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di almeno € 1.000, indipendentemente che l’operazione sia eseguita con un’unica operazione o mediante operazioni collegate. Tra i nuovi soggetti obbligati, spiccano le società del settore del calcio professionistico.
Ancora, viste le attuali diversità esistenti tra gli Stati membri UE, viene fissato il limite di 10.000 alle transazioni per contanti. E’ possibile che ogni Paese adotti una misura più restrittiva (com’è attualmente per l’Italia in cui, come è noto, vige il limite di € 4.999,99).
In ogni caso, qualora l’importo delle operazioni occasionali eseguite per contanti siano comprese tra € 3.000 ed € 10.000, si dovrà procede all’identificazione e verifica dell’identità delle persone che le effettuano.
Inoltre, è stata istituita una nuova Autorità europea per il contrasto al riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, c.d. AMLA (European Anti-Money Laundering Authority). La sede è stata fissata a Francoforte.
L’Autorità effettuerà una supervisione sulle entità finanziarie più rischiose (quelle che operano almeno in 6 Stati membri), anche con il potere di intervenire, eventualmente, in caso di gravi carenze della funzione di vigilanza.
Ancora, la nuova Autorità fornirà supporto alle UIF nazionali nell’analisi delle transazioni sospette e nell’individuazione dei casi di riciclaggio di denaro, specialmente in caso di analisi congiunte. Infine, l’AMLA gestirà la piattaforma informatica tramite la quale le UIF nazionali condivideranno informazioni.
Le novità intervengono anche in tema di “titolari effettivi” cioè della/delle persona fisica/persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta di una società/ente, in mancanza del quale ne detiene il controllo partecipativo e riveste la figura di un legale rappresentante.
A differenza di quanto vigente nel nostro Paese (art. 20 D Lgs. n. 231-2007), la percentuale di rilevanza sarà “il 25%” e non “più del 25%” delle quote di proprietà.
Viene confermata l’istituzione del Registro dei Titolari effettivi, al quale avranno accesso i soggetti che disporranno di in interesse legittimo legato alla prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tra questi ultimi, saranno compresi i giornalisti e le organizzazioni della società civile, categorie non presenti nelle attuali disposizioni italiane in materia.
A breve si attende che i testi finali siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della UE per l’entrata in vigore che sarà differita nel tempo (tre anni per il Regolamento, due anni per il recepimento delle parti della VI Direttiva, 2025 per l’AMLA).
Giuseppina Spanò Centro Studi CGN