In arrivo sulle PEC le comunicazioni di promozione per la compliance sui dati IVA per l’anno d’imposta 2023.
Col provvedimento del Direttore dell’AdE del 12.6.2024, si dispone che l’Ufficio comunichi ai soggetti interessati le difformità riscontrate per l’anno d’imposta 2023, tra i dati delle fatture elettroniche e/o corrispettivi giornalieri trasmessi dai contribuenti titolari di partita IVA e la relativa dichiarazione IVA.
Il confronto può evidenziare alternativamente:
- l’omessa presentazione della dichiarazione IVA,
- l’omessa compilazione del quadro VE,
- una differenza tra la somma delle fatture elettroniche emesse / corrispettivi giornalieri trasmessi di almeno € 1.000 superiore rispetto all’ammontare delle operazioni attive riportato nel quadro VE. Le operazioni attive dichiarate corrispondono alla somma del volume d’affari e delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni.
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate conterrà:
- il codice fiscale e la denominazione / cognome e nome del contribuente;
- la data della comunicazione, il codice atto identificativo e il periodo d’imposta di riferimento;
- la data e il n. di protocollo telematico della dichiarazione IVA eventualmente già presentata;
- la data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA.
L’invio della comunicazione è effettuata all’indirizzo PEC del contribuente, ma essa è consultabile anche accedendo alla propria area riservata:
– all’interno del Cassetto fiscale;
– al Portale “Fatture e Corrispettivi”.
I dati sono resi disponibili alla Guardia di Finanza, che li tratterà autonomamente in qualità di titolare.
A seguito dell’esame della comunicazione, il contribuente potrà replicare all’AdE, in autonomia oppure avvalendosi di un intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Pertanto potrà richiedere informazioni oppure segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’AdE, seguendo le istruzioni contenute sul documento ricevuto.
Non si deve rispondere all’indirizzo PEC di partenza, in quanto quest’ultimo, non è abilitato a ricevere messaggi.
Coloro che NON HANNO presentato la dichiarazione IVA per l’anno 2023, potranno regolarizzare la propria posizione provvedendo alla presentazione entro il 29 luglio 2024 ( 90 giorni dal termine del 30 aprile ).
In questo caso, il versamento delle maggiori imposte avverrà calcolando gli interessi e le sanzioni ridotte a € 25 (art. 13 c. 1 lett c) D. Lgs. n. 472/1997).
Invece, coloro che HANNO presentato la dichiarazione IVA per l’anno 2023, potranno regolarizzare la propria posizione provvedendo alla presentazione di una dichiarazione integrativa.
In questo caso il versamento delle maggiori imposte avverrà calcolando gli interessi e le sanzioni ridotte come previsto dall’art.13 del D. Lgs. n. 472/1997.
Restano dovute, le sanzioni ridotte per le violazioni prodromiche commesse in corso d’anno (cioè quelle in materia di fatturazione, registrazione, liquidazione, detrazione, dichiarazione periodica e versamento periodico).
In ultimo, il Provvedimento contiene un’importante precisazione è cioè che i ravvedimenti di cui si tratta, saranno validi anche se la violazione è già stata constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Fa eccezione la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600-1973, 54-bis del D.P.R. n. 633 – 1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600-1973.
Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN