Il DM del 14 giugno 2024 del MEF, rubricato “Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale”, oltre a definire la metodologia per la formulazione della proposta di concordato destinata ai soggetti cui si applicano gli ISA per l’anno di imposta 2023, stabilisce le ipotesi di eventi eccezionali che conducono:
- alla cessazione degli effetti del concordato,
- alla riduzione del reddito e del valore della produzione inerente la proposta di concordato.
Le cause di cessazione determinano la fuoriuscita dal concordato preventivo biennale con effetti che ricadono nell’anno in cui tale causa si verifica. Si tratta di eventi connessi:
- per i soggetti ISA, alla variazione dell’attività esercitata che comporti la compilazione di un diverso modello rispetto a quello utilizzato al momento dell’adesione;
- per i soggetti cd forfettari di cui al regime agevolato L. n. 190/2024, all’applicazione di una diversa percentuale di forfetizzazione dei ricavi o compensi;
- oppure la cessazione definitiva delle attività.
E’ necessario aggiungere, in base a quanto previsto agli art. 19, comma 2, e 30, comma 2, del D. Lgs. 13/2024, che il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale del 50% rispetto a quanto concordato in presenza delle seguenti circostanze eccezionali individuate con il decreto MEF 14 giugno 2024 dove all’art. 4 elenca quanto segue:
a) eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
b) altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
- danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
- danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
- l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
- la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
c) liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
d) cessione in affitto dell’unica azienda;
e) sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.
Si tratta di situazioni eccezionali annoverabili tra quelle di non normale svolgimento dell’attività che determinano la cessazione degli effetti del concordato a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano a condizione che sia intervenuto uno scostamento tra reddito effettivo e reddito concordato superiore al 50%.
Accanto alla fattispecie della cessazione degli effetti del concordato in presenza di eventi straordinari, il decreto del Mef, all’art. 5, prevede nuove situazioni di riduzione del reddito e valore della produzione in sede di proposta di concordato, limitatamente al periodo d’imposta 2024, in caso dei seguenti particolari eventi:
- in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.
Devono trattarsi di eventi straordinari riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell’art. 4, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.
La differenza tra le due fattispecie è rappresentata dal fatto le ipotesi di cessazione si verificano una volta che il contribuente abbia già aderito alla proposta facendone venire meno gli effetti nel periodo d’imposta in cui tale causa si manifesta; le ipotesi di riduzione, invece, riguardano situazioni che si sono verificate prima dell’adesione alla proposta di concordato, riducendo gli importi della proposta al fine di incoraggiare il contribuente ad aderire alla proposta nonostante gli eventi avversi.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN