Il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazione in Legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” ha modificato alcune disposizioni che regolamentano gli appalti, soprattutto con riferimento al regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione della normativa vigente.
Ai sensi dell’articolo 1655 Codice Civile, l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Il contratto di appalto è, pertanto, caratterizzato dall’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.
Le caratteristiche dell’appalto
Una delle principali modifiche introdotte dal Decreto n. 19/2024 riguarda il trattamento economico e normativo del personale impiegato in appalti e subappalti.
Infatti, viene espressamente previsto che al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.
In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
N.B. In tale ambito, il Decreto PNRR estende la responsabilità solidale in capo al committente/utilizzatore anche in caso di appalto, distacco e somministrazione illeciti.
Nel caso in cui il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di appalti, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale ai sensi dell’articolo 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore.
Il nuovo regime sanzionatorio per gli appalti
Altra importante novità introdotta dal Decreto PNRR (a questo link sono disponibili ulteriori approfondimenti sulle altre novità generali apportate dal Decreto), consiste nella revisione dell’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 276/2003 in materia di sanzioni.
Per effetto delle disposizioni introdotte, nei casi di appalto illecito, così come previsto anche per la somministrazione e il distacco illeciti, l’impianto sanzionatorio risulta così articolato:
- l’appaltatore e il committente sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;
- se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo;
- la sanzione è aumentata del 20% qualora, nei 3 anni precedenti, il soggetto sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti (ipotesi di recidiva).
N.B. L’importo delle pene pecuniarie proporzionali, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
L’appalto posto in essere in violazione della normativa vigente costituisce, pertanto, un illecito di natura penale.
Riferimenti normativi:
- Articoli 18 e 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
- Articolo 29 DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato