La circolare n.12/2024, pubblicata il 7 maggio scorso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fornisce indicazioni in materia di controlli antiriciclaggio sul denaro contante in entrata o in uscita dal territorio nazionale, previsti anche alla dogana.
Al fine di assicurare in Italia i massimi presidi per prevenire fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (FdT), in tema di controlli su denaro contante nei transiti doganali, intervengono due disposizioni.
Una è di emanazione nazionale (D. Lgs. 19/11/2008 n. 195), l’altra invece è unionale (Regolamento UE del 23/10/2018 n. 1672).
In particolare, le disposizioni citate intervengono al fine di istituire un adeguato sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro (o al controvalore in altre valute).
Pertanto, sono state previste modalità di controllo antiriciclaggio sul contante per le persone fisiche in entrata o in uscita dal territorio nazionale o dalla zona UE, che si concretizzano nell’obbligo di presentazione di un’apposita dichiarazione.
Nell’ottica dei più ampi interessi di contrasto alle infiltrazioni nel sistema economico-finanziario a scopi di riciclaggio e di FdT, è previsto che laddove vi siano indizi di una possibile correlazione tra il denaro al seguito di un viaggiatore e le attività criminose di riciclaggio e FdT, si procederà alla registrazione di tutta una serie di informazioni, anche nei casi di rinvenimento di somme inferiori alla soglia di euro 10.000 (o equiparato valore in altra valuta) per le quali invece è richiesta apposita dichiarazione.
La disposizione nazionale prevede che per denaro contante, oltre le banconote e le monete metalliche aventi corso legale, si intendono anche gli strumenti negoziabili al portatore, compresi quelli monetari emessi al portatore quali traveller’s cheque e quelli incompleti compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.
A proposito dei titoli al portatore si ricorda che l’art. 49 della normativa antiriciclaggio D. Lgs. n. 231/2007, prevede che:
– gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000, devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
– gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari, anche di importo inferiore a € 1.000, devono essere emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario;
– gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente da questo soggetto, per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
Ai fini della presentazione della dichiarazione valutaria, nonostante la non coincidenza tra la normativa unionale e quella nazionale, ma per semplificare l’attività dei dichiaranti, è stato predisposto un unico modello di dichiarazione da compilare in maniera differenziata, per le dichiarazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale verso i paesi dell’Unione Europea o verso quelli non unionali.
In relazione all’attuale disallineamento normativo tra la disciplina unionale e quella nazionale, la circolare n.12/2024, risponde ad alcuni dubbi interpretativi sollevati da alcune strutture territoriali sulle tematiche:
1) definizione di denaro contante;
2) oro da investimento e monete non aventi corso legale;
3) frazionamento elusivo delle somme al seguito (in più volte o suddiviso tra più soggetti);
4) trasferimento per se stessi e per conto di accompagnatori;
5) soggetti minorenni;
6) termini per la contestazione negli accertamenti ex post;
7) gestione delle somme sequestrate.
Si tratta di regole semplici che è bene osservare, per evitare di incorrere in involontarie irregolarità.
Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN