Il volontariato nel settore sportivo: nuove disposizioni

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71 recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”, a decorrere dal 1° giugno 2024 entrano in vigore nuove disposizioni relative al lavoro sportivo.

In particolare, viene nuovamente modificato il Decreto Legislativo n. 36/2021 che ha riformato il lavoro sportivo reso a favore di enti sportivi professionistici e dilettantistici.

Una specifica disciplina, modificata anch’essa dal D.L. n. 71/2024, è stata introdotta anche per i volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente con finalità amatoriali, a favore di società e associazioni sportive, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e di Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, del CONI, CIP e società Sport e salute spa.

Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

N.B. Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Tuttavia, ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a., purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Sul punto si attendono, dunque, le delibere da parte degli enti sportivi.

N.B. I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Questi concorrono, invece:

  • al superamento del limite di non imponibilità ai fini contributivi di 5.000 euro annui previsto dall’articolo 35, comma 8-bis del D.Lgs. n. 36/2021 e, di conseguenza, costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento;
  • al superamento del limite fiscale di esenzione pari a 15.000 euro annui previsto dall’articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2021, tenuto conto di quanto specificatamente previsto a favore dei collaboratori coordinati e continuativi.

Per i volontari sportivi che ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicare attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS), entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo:

  • i nominativi dei volontari;
  • l’importo corrisposto agli stessi.

Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, all’Inps e all’Inail.

La precedente normativa ammetteva i soli rimborsi documentati a piè di lista delle spese relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente ovvero i rimborsi delle spese sostenute dal volontario previa autocertificazione delle stesse, purché nel limite di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Rispetto alla disciplina previgente, dunque, da un lato viene innalzato il limite del rimborso delle spese sostenute dal volontario nell’ambito di prestazioni rese all’interno del comune di residenza (da 150 euro a 400 euro), dall’altro però viene imposto un limite massimo alle spese rimborsabili per le prestazioni rese al di fuori del comune di residenza del volontario, sempre pari a 400 euro.

Inoltre, con le modifiche apportate dal D.L. n. 71/2024, è stata prevista la concorrenza di rimborsi percepiti dai volontari alla soglia di esenzione sia ai fini previdenziali (5.000 euro) sia ai fini fiscali (15.000 euro). Superati questi limiti, infatti, la somma eccedente diventa imponibile.

Si ricorda, poi, che le prestazioni sportive rese dai volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

N.B. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.

Infine, con riferimento ai soli dipendenti pubblici, il Decreto Legge n. 71/2024 ha specificato che, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività di volontari nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche o altri enti, con il riconoscimento di un corrispettivo superiore a 5.000 euro annui, devono ottenere apposita autorizzazione dall’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato