IMU 2024: esenzione per abitazione principale e assimilati

Il mese di giugno rappresenta per i contribuenti un periodo di e importanti scadenze fiscali tra le quali spicca il termine il versamento della prima rata dell’IMU, in acconto per il 2024, previsto per il 17 giugno (posto che il 16 giugno cade di domenica). Il saldo, invece, va versato entro il 16 dicembre 2024, tenendo conto di quanto già versato con la prima rata, applicando le aliquote deliberate dai Comuni per l’anno in corso.

L’IMU è l’imposta patrimoniale dovuta per il possesso di immobili, quali fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli con le seguenti specificazioni:

  • non è dovuta per l’abitazione principale, salvo che per i fabbricati rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cosiddette “abitazioni di lusso”);
  • non è dovuta per le pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

L’articolo 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019, definisce l’abitazione principale come l’immobile “iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Rispetto al concetto di abitazione principale corre l’obbligo di segnalare l’intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 209 del 13.10.2022) che risulta essere particolarmente significativa in quanto ha di fatto reso necessaria la ri-definizione del concetto di abitazione principale da cui dipende l’esenzione IMU. Da un punto di vista pratico, stando alla menzionata sentenza, dimora abituale e residenza anagrafica consentono l’esenzione IMU per l’abitazione principale a prescindere dalla dimora e residenza dell’altro coniuge. Si tratta di una sentenza che orienta la qualificazione dell’abitazione principale ai fini IMU in senso conforme alla Costituzione in quanto si richiede che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e sussista effettivamente la dimora abituale senza che abbia rilevanza la residenza anagrafica dei suoi familiari

Mentre il requisito della residenza è riscontrabile in anagrafe comunale, particolarmente sfuggente potrebbe apparire la sussistenza del requisito della dimora abituale. Dover indagare circa la sussistenza del requisito della dimora abituale potrebbe rappresentare un salvacondotto per richiedere l’agevolazione anche per le cd seconde case dove si stabilisce la mera residenza senza che corrisponda effettivamente la dimora. Al riguardo, la stessa Corte precisa che i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio. La sentenza, infatti, non stabilisce alcun automatismo circa l’estensione dell’esenzione alle “seconde case”. E’ il caso di precisare che, laddove non fosse possibile stabilire con sufficiente certezza che in una delle due abitazioni il possessore non abbia la dimora abituale, l’esonero competerà solo sull’altro immobile.

Il mutato orientamento giurisprudenziale comporta, in termini pratici, che due coniugi, entrambi proprietari ciascuno di un immobile accatastato come A/3 e relative pertinenze in due diversi Comuni (oppure nello stesso Comune) che per ragioni diverse, hanno stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile di loro proprietà, hanno entrambi la possibilità di godere dell’esenzione IMU per l’abitazione principale con riferimento al proprio immobile. In caso di comproprietà, l’esenzione vale limitatamente alla quota dell’immobile in capo al coniuge che ha stabilito la propria residenza/dimora abituale.

Le “agevolazioni” previste per l’abitazione principale devono essere applicate anche alle abitazioni assimilate alla principale di cui all’art.  1, comma 741, lett. c), da n. 1) a n.5), L. 160/2019:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica nelle medesime unità;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal D.M. 22.04.2008, adibiti ad abitazione principale, al fine di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il singolo Comune gode della potestà regolamentare di prevedere l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da soggetti anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o istituti sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN