A seguito della riforma del lavoro sportivo, operata dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, anche i lavoratori sportivi del settore professionistico, i lavoratori sportivi subordinati e i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa del settore dilettantistico possono accedere all’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
Con la Circolare del 20 maggio 2024, n. 67, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni, in vigore dal 1° luglio 2023, che introducono la tutela contro la disoccupazione a favore dei lavoratori sportivi, e le istruzioni amministrative per l’accesso alle relative prestazioni.
Indennità NASpI
A decorrere dal 1° luglio 2023, sono destinatari della disciplina della NASpI anche i lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui svolgono l’attività lavorativa.
N.B. Risultano beneficiari, sempre a decorrere dal 1° luglio 2023, dell’indennità NASpI anche i lavoratori assunti, da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche e società professionistiche, con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e di ricerca.
I lavoratori sportivi assunti contratti di apprendistato professionalizzante, da parte delle sole società sportive operanti nel professionismo, sono, invece, destinatari della misura a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Si ricorda che i lavoratori sportivi possono accedere alla NASpI qualora soddisfino i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2015;
- almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel quadriennio antecedente la data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, corrispondenti a 78 contributi giornalieri versati/accreditati nel Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, secondo i criteri di conversione della contribuzione settimanale Inps e della contribuzione giornaliera ex ENPALS.
N.B. I predetti contributi versati precedentemente al 1° luglio 2023 non potranno essere considerati utili ai fini della durata della NASpI nel caso in cui gli stessi siano stati già utilizzati per la fruizione dell’indennità di disoccupazione.
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione di disoccupazione.
Indennità DIS-COLL
L’obbligo contributivo presso la Gestione Separata Inps per i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, operanti nel settore del dilettantismo, sorge al superamento dell’importo di compensi pari a 5.000 euro annui, concorrendo a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023.
L’indennità DIS-COLL può essere riconosciuta per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023, qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2015;
- un mese di contribuzione presso la Gestione Separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione.
N.B. La prestazione non può, comunque, superare la durata massima di 12 mesi.
Indennità NASpI/DIS-COLL e redditi da lavoro sportivo dilettantistico
I percettori di NASpI che in corso di fruizione della prestazione esercitano, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, attività sportiva mediante un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, sono tenuti a comunicare all’Inps il relativo reddito annuo presunto, entro 30 giorni decorrenti, a pena di decadenza, dall’inizio dell’attività o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente.
Per quanto concerne i percettori della prestazione DIS-COLL, invece, considerato che la normativa ammette la fruizione della prestazione e la contestuale produzione di reddito derivante dalla sola attività autonoma/parasubordinata, gli stessi sono tenuti alla comunicazione del reddito annuo presunto nel caso di svolgimento di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di una attività parasubordinata, sempre entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
Ai fini della riduzione della prestazione NASpI e DIS-COLL nei predetti casi si applicano le disposizioni in materia di cui al Decreti Legislativo n. 22/2015.
N.B. Con specifico riferimento allo svolgimento, in corso di fruizione di prestazione di disoccupazione NASpI/DIS-COLL, di attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si precisa che l’obbligo della comunicazione del reddito annuo presunto finalizzato all’abbattimento dell’indennità di disoccupazione sorge al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro, concorrendo a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023.
Modalità di presentazione della domanda NASpI e DIS-COLL
I potenziali beneficiari delle indennità di disoccupazione possono presentare istanza per la fruizione delle prestazioni, utilizzando uno dei seguenti strumenti:
- esclusivamente in via telematica all’Inps, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 o Carta nazionale dei servizi) e utilizzando i consueti canali messi a disposizione nel sito internet dell’Istituto;
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi;
- Servizio di Contact Center multicanale.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato