E’ stato pubblicato il 17 giugno a cura dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento 267777 che approva i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2024 che chiudono con richiesta di rimborso da parte del contribuente.
E’ l’art. 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’articolo 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), a prevedere che “nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.” Gli stessi controlli possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate dai CAF e professionisti abilitati.
Conformemente agli anni precedenti, gli elementi di incoerenza individuati per il modello 730 sono i seguenti:
- scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento delle CU e delle dichiarazioni dell’anno precedente;
- presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto a dati inviati da enti esterni o da quelli indicati nelle CU;
- presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
Si precisa che il limite di Euro 4.000 deve essere considerato al netto di eventuali compensazioni. Ad esempio, in presenza di un credito di Euro 4.200,00 di cui Euro 300,00 vengono utilizzati per compensare l’IMU indicato nel quadro I del 730, la rimanente somma di Euro 3.900,00 verrà rimborsata come di consueto dal sostituto d’imposta.
Secondo il documento di prassi n. 4/E/2018, in caso di presentazione del 730 tramite CAF, intermediario abilitato o sostituto d’imposta:
- l’Agenzia delle Entrate non trasmette il 730/4 al sostituto d’imposta e ne dà comunicazione all’intermediario indicando che tale 730 è sottoposto a controllo preventivo.
- Il CAF o professionista è tenuto a informare il contribuente che l’Agenzia delle Entrate erogherà il rimborso spettante al termine dei controlli ovvero non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione e che dovrà procedere autonomamente al versamento del modello F24 entro il 30 novembre del secondo o unico acconto dovuto.
- ll CAF o professionista non deve comunicare al sostituto d’imposta il risultato contabile di tali 730.
In caso di presentazione diretta del 730 da parte del contribuente sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’effettuazione dei controlli preventivi viene comunicata dall’Agenzia delle Entrate con:
- un avviso nell’area riservata del contribuente;
- un messaggio di posta elettronica all’indirizzo mail comunicato in fase di presentazione della dichiarazione.
Nella e-mail viene comunicato che l’Agenzia delle Entrate dispone l’erogazione del rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione. L’eventuale secondo o unico acconto dovuto dovrà essere versato mediante modello F24 entro il 30 novembre.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN