Notifica postale valida a 10 giorni dall’avviso di giacenza

Nell’ambito del contenzioso fiscale e amministrativo, la notifica di un atto rappresenta una fase sempre molto delicata e importante perché dovrebbe assicurare la certezza delle comunicazioni tra le parti coinvolte, generalmente Pubblica Amministrazione e cittadini. Una recente decisione della Suprema Corte è intervenuta nell’intento di chiarire le modalità di notifica degli atti nella situazione in cui il destinatario di un atto è assente al momento della consegna.

Con l’ordinanza n. 6853-2024 dello scorso 14 marzo 2024, la Corte di Cassazione precisa che, in caso di notifica di un atto impositivo a mezzo servizio postale, quando dall’avviso di ricevimento risulti che l’impiegato delle poste addetto al recapito della corrispondenza, a causa dell’assenza del destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia provveduto a lasciare il prescritto avviso di deposito nella cassetta postale dello stesso, e quindi, a restituire l’atto al mittente, la notifica si perfeziona per “compiuta giacenza” decorsi 10 giorni senza che l’interessato abbia provveduto al ritiro del plico.

La vicenda in questione riguarda l’invio di un avviso di accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, effettuato tramite il servizio postale, nei confronti di un contribuente.

A causa dell’assenza del destinatario e/o di altri soggetti abilitati alla ricezione della corrispondenza, il postino dava notizia all’interessato del tentativo di recapito e del deposito dell’atto, inviando la prescritta raccomandata informativa denominata “comunicazione di avvenuto deposito”.

Dal momento che anche questa ulteriore comunicazione non veniva recapitata, a causa della temporanea assenza del destinatario e/o di altri legittimi consegnatari, le Poste lasciavano un avviso nella cassetta della posta del contribuente, dando atto di tale adempimento nella ricevuta di ritorno poi restituita all’ufficio.

Alcuni mesi dopo i siffatti eventi, il contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento, lamentando l’inesistenza della notifica in virtù della violazione di una lunga serie di norme che disciplinano l’iter di notifica in via generale e la notifica a mezzo del servizio postale in particolare.

Rilevata la tardività del ricorso, la Commissione Tributaria Provinciale, lo dichiarava inammissibile. Successivamente, la decisione veniva ribaltata dalla sentenza n. 6665/8/2021 del 16 luglio 2021 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la motivazione che la mancata effettiva ricezione, da parte del contribuente, della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito comportava la nullità della notifica, e che la proposizione del ricorso doveva considerarsi tempestiva.

La Corte di Cassazione invece, accoglie il ricorso e condanna il contribuente alle spese del giudizio di legittimità. Secondo i giudici di legittimità, qualora l’atto da notificare non venga consegnato al destinatario per sua temporanea assenza o per assenza o inidoneità di altri soggetti a riceverlo, la prova del perfezionamento della notifica può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata della Comunicazione di Avvenuto Deposito, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione di detta raccomandata informativa.

Per la Cassazione, la notifica postale si considera validamente eseguita a seguito del decorso di 10 giorni senza che il predetto destinatario abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l’ufficio, così determinando la “compiuta giacenza”.

Per i giudici della Suprema Corte, la notifica postale infatti ha raggiunto il suo scopo ed è valida, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l’ha ricevuta presso il proprio indirizzo, scegliendo di omettere il ritiro del plico presso l’ufficio postale.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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