Il nuovo ravvedimento operoso con il cumulo giuridico dal 1° settembre 2024

A partire dal prossimo 1 settembre 2024, il ravvedimento operoso così come lo conosciamo, cambia veste. Il decreto di riforma delle sanzioni tributarie, approvato in via definitiva lo scorso 24 maggio dal Consiglio dei Ministri, riduce l’onerosità dell’istituto del ravvedimento operoso, rendendolo più interessante. Cosa cambia per i contribuenti che vogliono applicare il ravvedimento operoso? Quali sono le novità?

Come noto, l’istituto del ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, consente di regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Il ravvedimento operoso è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico, per dare la possibilità ai contribuenti di sanare in via del tutto autonoma e spontanea, eventuali errori e omissioni che derivano da errori relativi alle dichiarazioni reddituali e al versamento delle imposte e dei tributi.

Attraverso l’istituto del ravvedimento operoso è dunque possibile per i contribuenti, sanare le irregolarità commesse, tramite il versamento spontaneo di quanto dovuto a titolo di imposte o tributi dovuti ma non versati, della sanzione e degli interessi legali.

Nel corso del tempo, sebbene l’istituto del ravvedimento operoso abbia mantenuto il suo carattere di spontaneità, ha ricevuto un impulso non indifferente dall’operato dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, nel corso degli anni, con l’intento di migliorare la collaborazione con i contribuenti, ha adottato l’approccio di inviare loro comunicazioni specifiche (le cosiddette “lettere di compliance”), segnalando possibili anomalie e invitando i contribuenti a regolarizzare autonomamente la loro situazione fiscale tramite l’adeguamento volontario e spontaneo.

Dallo scorso 24 maggio 2024, con l’approvazione in via definitiva del decreto di riforma fiscale delle sanzioni tributarie, l’istituto del ravvedimento operoso è stato modificato e aggiornato. Le modifiche hanno comportato una riduzione delle sanzioni e una diminuzione dell’onerosità per tutti i contribuenti che si avvalgono dell’istituto.

La principale novità introdotta dal decreto di riforma delle sanzioni tributarie all’istituto del ravvedimento operoso, oltre alla rimodulazione delle sanzioni, riguarda l’applicazione del  cumulo giuridico delle violazioni.

Anche in sede di ravvedimento operoso sarà applicabile il cumulo giuridico delle violazioni, sia pure in forma attenuata applicandosi l’articolo 12 comma 8 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

In buona sostanza, il cumulo giuridico consente a fronte di più violazioni, di scontare un’unica sanzione debitamente aumentata, mediante l’applicazione delle disposizioni previste dal suddetto articolo 12 in tema di concorso di violazioni e continuazione. Il cumulo giuridico opera limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo di imposta.

Si tratta di una novità di rilievo! Questo meccanismo, fino ad ora, poteva essere applicato solo in sede di accertamento delle violazioni da parte della Pubblica Amministrazione e residualmente dal giudice.

Adesso, viene reso applicabile anche da parte dello stesso contribuente, in sede di regolarizzazione spontanea delle violazioni secondo le disposizioni sul ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il cumulo giuridico viene altresì esteso anche alle reiterate violazioni sostanziali della stessa disposizione, ad eccezione di quelle concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.

E così, ad esempio, in caso di ripetute violazioni dell’obbligo di fatturazione delle operazioni imponibili, in sede di ravvedimento operoso, le stesse potranno essere sanate con il pagamento della sola sanzione prevista per la violazione più grave (la mancata fatturazione dell’operazione di più elevato ammontare di IVA).

La possibilità per il contribuente di calcolare in sede di regolarizzazione spontanea, una sola sanzione a fronte di più violazioni, sicuramente farà crescere notevolmente l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso (si pensi, banalmente, al settore dell’imposta sul valore aggiunto).

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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