Omessa vigilanza: collegio sindacale a responsabilità limitata

E’ in dirittura di arrivo il provvedimento normativo composto da un unico articolo che sostituisce integralmente l’articolo 2407 del codice civile in materia di responsabilità dei membri dei collegi sindacali nelle società ove viene istituito (società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative).

Dal punto di vista formale, le modifiche al citato articolo consistono nella sostituzione del secondo comma e nell’aggiunta di un comma finale, mentre restano invariati il primo (relativo al dovere dei sindaci di adempiere professionalità e diligenza i propri compiti, la responsabilità circa la veridicità delle loro attestazioni e l’obbligo del segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio) ed il terzo comma (relativo all’applicabilità all’azione di responsabilità contro i sindaci delle disposizioni sulle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori societari, ove compatibili).

 

E’ utile confrontare la disciplina previgente con il nuovo art. 2407 cc in corso di approvazione:

Normativa vigente Novità in corso di approvazione

Codice civile
 Art. 2407

Responsabilità Responsabilità
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Identico
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 Identico
L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.

 

Il secondo comma viene riscritto al fine di introdurre un sistema di limitazione di responsabilità dei sindaci a fronte dell’attuale sistema basato sulla responsabilità solidale dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori.
In particolare, secondo la normativa vigente, i sindaci rispondono solidalmente se il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato conformemente a quanto richiesto dalla carica rivestita. Il nuovo secondo comma, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito (o omesso di agire) in violazione dei propri doveri sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, introduce un limite rapportato al compenso annuo percepito dal sindaco medesimo, ovvero:

  • fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso;
  • da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso;
  • oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso.

Il quarto comma, aggiunto dalla proposta in esame, inserisce un termine di prescrizione di 5 anni per esercitare l’azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno.

La scelta di individuare un unico termine a quo per l’azione di responsabilità dei sindaci, a fronte dei diversi termini oggi stabiliti dal codice civile a seconda del tipo di azione esercitata (in virtù del richiamo operato proprio dal terzo comma dell’art. 2407 c.c., la disciplina dell’azione di responsabilità dei sindaci ricalca quella degli amministratori), viene motivata, nella relazione illustrativa, con la necessità di uniformare la disciplina con quella prevista per i revisori legali, per “ragioni di equità” e per “la circostanza che, frequentemente, il collegio sindacale svolge la funzione di revisione legale“. Si ricorda, in proposito, che l’azione di risarcimento nei confronti dei revisori legali si prescrive, ex art. 15, comma 3, della D.lgs. n. 39/2010, nel termine di 5 anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento.

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN