Finalmente l’Agenzia delle entrate ha dettato le regole in merito ai contribuenti ed elencato i documenti da presentare, ai fini dell’apposizione del visto di conformità, per i quadri W e L del 730 e che qui elenchiamo.
Con la Circolare 12/E/2024 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito ai documenti necessari per il 730, ma si ritiene siano validi anche per il modello Redditi PF, in merito ai quadri W e L che da quest’anno sono entrati a far parte del modello dichiarativo 730.
QUADRO W
Qualora sia richiesto di assolvere ai soli obblighi di monitoraggio (in tal caso deve essere barrata la colonna 16 “solo monitoraggio”), la Sezione I del Quadro W non è oggetto di visto di conformità, in quanto vi è l’esonero dalla compilazione delle colonne 9, 10, 11, 12, 13 e 15.
Nel caso in cui, invece, siano dichiarati i dati relativi agli investimenti e alle attività estere ai fini della determinazione dell’imposta dovuta (IVIE, IVAFE e imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività), il campo relativo al credito d’imposta (riportato nella colonna 12 della Sezione I), derivante dal valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o il prodotto finanziario, nonché la cripto attività, è oggetto di visto di conformità.
Ai fini della verifica del credito spettante, il CAF o il professionista abilitato è tenuto a visionare e ad acquisire le quietanze, le ricevute, le attestazioni o le certificazioni di avvenuto versamento delle imposte eventualmente pagate nello Stato estero, nel rispetto delle statuizioni della specifica Convenzione contro le doppie imposizioni.
Con riferimento al requisito di definitività dell’imposta versata all’estero, il CAF o il professionista abilitato è, inoltre, tenuto ad acquisire:
- la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente nello Stato estero, al fine di verificare le eventuali compensazioni operate;
- l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente con cui attesti che le imposte indicate nel campo in esame sono definitive e che, per l’importo del credito indicato in dichiarazione, non è stato richiesto alcun rimborso allo Stato estero in cui sono state versate.
Nel caso in cui il contribuente non disponga di una copia della dichiarazione dei redditi estera, in quanto non tenuto alla sua presentazione nel Paese estero, lo stesso può attestare tale circostanza con dichiarazione sostitutiva.
Non è, invece, oggetto di visto di conformità la verifica della spettanza della detrazione in misura fissa (riportata nella colonna 13 della Sezione I) prevista nel caso in cui l’immobile situato all’estero, sul quale è dovuta l’IVIE, sia adibito ad abitazione principale.
Al riguardo il contribuente può attestare che l’immobile è adibito ad abitazione principale attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Se la documentazione esibita è in lingua originale si ritiene che possano valere le stesse indicazioni fornite con riferimento agli aspetti generali delle spese sanitarie contenute, da ultimo, nella circolare del 19 giugno 2023, n. 14/E, pagina 39 (traduzione da parte del contribuente per i documenti in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola; giurata per tutti gli altri)
Cripto attività e criptovalute: il valore da indicare per tali attività finanziarie è un elemento utile alla determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività, lo stesso non è oggetto di visto di conformità; in relazione ad esso, il controllo continua ad essere eseguito unicamente in capo al contribuente.
Il contribuente è tenuto invece a documentare, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, il valore delle cripto-attività sulla base di elementi certi e precisi, riscontrabili tramite le diverse fonti indicate con la Circolare 30E2023 (paragrafo 3.7.3). Ne consegue che deve ritenersi esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui detti valori siano attestati dal contribuente.
QUADRO L – Sezione II – Rivalutazione dei terreni
Nella Sezione II del Quadro L del modello 730/2024 è indicato l’importo dell’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni del valore dei terreni (colonna 3).
Tale importo è oggetto di visto di conformità e il CAF o il professionista abilitato deve controllare e conservare le quietanze di avvenuto versamento tramite modello F24.
È necessario, inoltre, controllare e conservare la perizia giurata di stima alla base della rivalutazione dichiarata con il modello, nonché quelle eventualmente effettuate in precedenza per il medesimo terreno, al fine di verificare che i versamenti esibiti siano effettivamente riferibili allo stesso terreno.
QUADRO L – sezione III – Redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva
In tale Sezione viene riportato il credito derivante dal versamento dell’imposta sul valore dei contratti di assicurazione (IVCA) in relazione ad una polizza estera, nel caso in cui la compagnia assicurativa estera si
sia avvalsa di un intermediario residente o di un rappresentante fiscale (rigo L8, colonna 5).
Tale credito è oggetto di visto di conformità e il CAF o il professionista abilitato deve controllare e conservare la certificazione rilasciata dall’intermediario/sostituto residente, con cui sono attestate le somme trattenute e versate a tale titolo, che possono essere utilizzate a scomputo dell’imposta sostitutiva dovuta.
Rita Martin – Centro Studi CGN