Regolarizzazione del magazzino, in vigore i codici tributo

La legge di Bilancio 2024 (ex art. 1, commi 78 e seguenti) contiene la sanatoria fiscale relativa alle rimanenze con l’adeguamento delle esistenze iniziali.
Si tratta di una facoltà riconosciuta ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo.

L’adeguamento delle rimanenze (per acquisti o vendite in nero) può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse:

  • l’eliminazione di esistenze iniziali si verifica quando le rimanenze contabili di magazzino sono, per esempio, pari a 100 mentre in realtà sono 80. In questa situazione esistono vendite che non sono state “scaricate” dal magazzino, evidenziandosi un magazzino contabile superiore a quello reale.
  • Il secondo caso, che riguarda l’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, è quello in cui il magazzino risulta sottostimato e si deve procedere a iscrivervi maggiori quantità: per esempio, magazzino contabile iscritto per 100 ma quello effettivo è 120. E’ l’ipotesi che si verifica quando vengono effettuati acquisti contabilmente non caricati nel magazzino, cioè si è trattato di acquisti in nero.

La norma prevede il pagamento dell’Iva determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività.  L’aliquota media, considerando anche le eventuali operazioni non soggette a imposta o soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato. Ai fini delle imposte dirette (Ires/Irpef) e dell’Irap, deve essere versata l’imposta sostitutiva del 18% sulla differenza tra ammontare determinato ai fini Iva e valore eliminato.

Gli importi devono essere versati in due rate di pari ammontare, una contestualmente al saldo della dichiarazione per il 2023 e l’altra al secondo acconto per il 2024

E’ il caso di evidenziare che i coefficienti di maggiorazione non sono stati ancora resi noti. Tuttavia, con la risoluzione n. 30 del 17 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per procedere al versamento: dell’IVA nonché dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.

I codici sono i seguenti:

  • “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.

Il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento (“01” in ipotesi di pagamento della prima rata e “02” in relazione al pagamento della seconda rata) e “RR” indica il numero complessivo delle rate (“02”).

La regolarizzazione del magazzino trova spazio anche nei modelli dichiarativi. In particolare, per le società è prevista all’interno del quadro RQ la sezione XXVII riguarda propriamente l’imposta sull’adeguamento delle esistenze iniziali di beni.

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN