A decorrere dal 1° luglio 2024 sono applicabili le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 sulla compensazione dei crediti e, più nello specifico dei crediti previdenziali.
Innanzitutto, si ricorda che esistono due tipologie di compensazione di crediti: verticale e orizzontale.
La compensazione verticale consiste nella compensazione di debiti e crediti relativi alla medesima imposta, mentre quella orizzontale consente di compensare debiti e crediti di diversa natura impositiva (es. compensazione di debiti Inps con crediti risultati da dichiarazione Iva).
Con riferimento alla compensazione orizzontale si precisa quanto segue:
- deve essere effettuata esclusivamente mediante modello F24;
- il modello F24 deve essere presentato anche qualora il saldo risulti a zero;
- il saldo finale del modello F24 non può mai essere a zero.
N.B. una prima novità introdotta dalla Legge di Bilancio n. 213/2023, consiste nell’utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate anche in caso di compensazione di crediti maturati nei confronti degli istituti previdenziali e assistenziali Inps e Inail, anche qualora il modello F24 presenti un saldo a debito.
L’estensione sopra descritta anche ai crediti Inps e Inail è finalizzata a consentire all’Agenzia delle Entrate di poter sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione della delega di pagamento contenente compensazioni che presentano profili di rischio, per poter controllare il corretto utilizzo del credito.
Infatti, l’esecuzione della delega, con effetto dalla data di versamento, avviene solo alla fine della procedura di controllo, decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello F24.
Dal 1° luglio 2024 è, inoltre, vietata la compensazione tramite modello F24 per i contribuenti con somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi oneri accessori o accertamenti esecutivi per importi superiori a 100.000 euro. Tuttavia, il divieto non opera nei seguenti casi:
- piani di rateazione per i quali non è intervenuta la decadenza;
- sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale;
- crediti di natura previdenziale ed assicurativa.
La Legge di Bilancio 2024 rivede, inoltre, i criteri di compensazione dei contributi nei confronti dell’Inps e dell’Inail.
In particolare, viene disposto che la compensazione dei crediti previdenziali Inps può essere effettuata:
- dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito.
Restano, invece, escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione Separata Inps.
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’Inail, invece, può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
N.B. Il Legislatore ha espressamente previsto che la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, di tali disposizioni e le modalità operative debbano essere definite mediante appositi provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, dell’Inps e Inail.
Al momento non sono ancora stati adottati i provvedimenti utili all’efficacia e alla definizione delle modalità operative delle nuove disposizioni.
Riepilogando:
Contribuenti | Insorgenza credito | Decorrenza compensazione |
Datori di lavoro non agricoli | · Termine di presentazione della denuncia Uniemens
· Note di rettifica passive |
· Dal 15° giorno successivo al termine di presentazione dell’Uniemens o, in caso di trasmissione tardiva, dal 15° giorno successivo alla trasmissione
· Dalla data di notifica della nota di rettifica |
Datori di lavoro agricoli | · Termine di presentazione della denuncia Posagri | · Dalla data di scadenza del versamento trimestrale relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge |
Artigiani, Commercianti e Liberi Professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps | · Data di presentazione della dichiarazione dei redditi | · Dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione |
Altri soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps | Non è ammessa la compensazione |
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato