Chiarimenti sul trattamento IVA dei pacchetti turistici

Con la risposta n. 155 del 15 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’applicazione del regime speciale IVA per pacchetti turistici prescinde dalla qualificazione formale del soggetto passivo come agenzia di viaggio.

Le ragioni che giustificano il regime particolare sono ugualmente valide nell’ipotesi in cui l’operatore economico non sia un’agenzia di viaggi o un organizzatore di giri turistici nel senso generalmente attribuito a detti termini, ma svolge analoghe operazioni nell’ambito di un’altra attività.

Nel caso in esame, l’istante non è una vera e propria agenzia di viaggi, ma una filiale italiana di una società statunitense di servizi di eventi e spettacoli. La società italiana ha come attività centrale la fornitura di servizi di turismo esperienziale resi a persone che partecipano a eventi di intrattenimento, sportivi, di moda e cultura.

In buona sostanza, la società si occupa di vendita di biglietti e ticket di accesso agli eventi sportivi o di intrattenimento e offre agli acquirenti la possibilità di fruire di pacchetti turistici e di ospitalità come la ristorazione, il pernottamento e altri servizi accessori.

Da qui la necessità di comprendere il corretto trattamento IVA dei servizi forniti a diretto vantaggio dei viaggiatori. In particolare, sono due i quesiti di cui l’istante chiede chiarimenti all’Agenzia delle Entrate tramite l’istanza di interpello:

1) il primo quesito riguarda i cosiddetti costi previsti dal contratto firmato con la società statunitense, relativi al “minimum guarantee”, “revenue share” e “profit share”: tali costi rientrano  tra i costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a vantaggio dei viaggiatori?

2) il secondo quesito riguarda il biglietto di accesso all’evento: il ticket di accesso deve essere considerato quale servizio accessorio ai servizi offerti mediante pacchetto ospitalità, con conseguente applicazione dell’articolo 12 della legge IVA?

Nel fornire i chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate ricorda che le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per l’organizzazione di pacchetti turistici, di viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica, assoggettata all’imposta nello Stato membro in cui l’agenzia di viaggio ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione dalla quale ha fornito tale prestazione.

Per motivi di semplificazione, il particolare regime IVA previsto per le agenzie di viaggio prevede che l’IVA sia dovuta sulla differenza tra il corrispettivo pagato all’agenzia di viaggio ed il costo sostenuto da quest’ultima per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi.

I servizi forniti direttamente ai clienti durante il viaggio sono assoggettati a tassazione nei vari Paesi in cui vengono erogati, mentre il margine di profitto dell’agenzia di viaggi è assoggettato a imposizione nello Stato in cui la stessa è stabilita.

Fatte alcune doverose premesse che il lettore troverà leggendo integralmente la risposta n. 155, l’Agenzia risponde ai due quesiti posti dall’istante.

In merito al primo quesito, i costi relativi al “minimum guarantee”, “revenue share” e “profit share” sostenuti dalla società per erogare il servizio non possono qualificarsi come costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore e pertanto non essendo rivolti a quest’ultimo non possono essere inclusi nella base imponibile di cui all’articolo 74 ter comma 2 della legge IVA e la relativa imposta può essere detratta in via ordinaria.

Per quanto concerne il secondo quesito, l’imposta relativa alla vendita dei biglietti di ingresso e dei servizi diversi di ospitalità, nel caso in esame, dovrà essere applicata separatamente, riservando a ciascuna operazione il relativo trattamento IVA.

Vi invitiamo a leggere anche l’approfondimento dedicato al Trattamento fiscale per i biglietti emessi per i servizi di trasporto sui trenini turistici, trattato in questo articolo.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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