Codice CIN per affitti brevi e locazioni turistiche: guida completa

Dal 27 giugno, il Ministero del Turismo ha avviato la fase sperimentale per la richiesta del Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le locazioni brevi e turistiche, tramite la piattaforma BDSR. Questa fase è attualmente attiva in quattro regioni: Calabria, Abruzzo, Veneto e Puglia.

Fase Sperimentale e Attivazione Progressiva

La fase sperimentale non prevede sanzioni, consentendo ai cittadini di adeguarsi anticipatamente agli obblighi del CIN. Gli obblighi e le sanzioni dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 saranno effettivi dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Avviso che annuncia l’attivazione della BDSR su scala nazionale, prevista entro il 1° settembre 2024.

Il Decreto del 6 Giugno

Il Decreto Interoperabilità BSDR CIN del 6 giugno, emanato dal Ministero del Turismo, stabilisce le modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive e immobili destinati a locazioni brevi o turistiche e le banche dati regionali. La BDSR mira a garantire standard omogenei a livello nazionale, tutelare il consumatore, promuovere la concorrenza e aumentare la trasparenza del mercato.

Richiesta del CIN sulla Piattaforma BDSR

Dal 3 giugno 2024, tramite la piattaforma BDSR, è possibile richiedere il CIN per la pubblicazione di annunci e l’esposizione esterna nelle strutture ricettive e negli immobili destinati a locazioni brevi o turistiche. I titolari delle strutture e i locatori possono accedere alla piattaforma con l’identità digitale, visualizzare le strutture collegate al proprio codice fiscale, integrare eventuali dati mancanti e ottenere il CIN.

Obblighi e Sanzioni

Gli obblighi relativi al CIN includono l’esposizione del codice all’esterno delle strutture e la sua indicazione in ogni annuncio pubblicato. Le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi connessi al CIN e al rispetto dei requisiti di sicurezza degli immobili adibiti ad affitti brevi e turistici variano da 500 a 10.000 euro, a seconda delle dimensioni della struttura.
Il controllo e l’applicazione delle sanzioni amministrative per le strutture turistico-ricettive e le unità immobiliari locate prive del Codice Identificativo Nazionale (CIN) sono gestiti dal comune di riferimento, tramite gli organi di polizia locale. Ecco nel dettaglio le sanzioni previste:

  1. Assenza del Codice CIN:
    • Per le strutture ricettive e le unità immobiliari locate per finalità turistiche o brevi: La mancata attribuzione del CIN comporta una sanzione pecuniaria che varia da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
  2. Mancata Esposizione del CIN:
    • All’esterno della struttura: Non esporre il CIN all’esterno dello stabile è punito con una sanzione che varia da 500 a 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare o struttura per la quale è stata rilevata la violazione.
    • Negli annunci pubblicitari: La mancata indicazione del CIN negli annunci, che siano pubblicati su portali di intermediazione o direttamente dal proprietario, comporta la stessa sanzione di 500 a 5.000 euro e l’immediata rimozione dell’annuncio irregolare.
  3. Obblighi di Sicurezza e SCIA:
    • In caso di attività svolta in forma imprenditoriale: La mancanza dei requisiti di sicurezza degli impianti, come previsto dalla normativa statale e regionale vigente, così come la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), comportano una sanzione che varia da 2.000 a 10.000 euro.
    • Dispositivi di sicurezza: La mancanza di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di estintori portatili a norma di legge è punita con una sanzione che varia da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata.
  4. Controlli e Analisi del Rischio:
    • Contrasto all’evasione fiscale: L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno il compito di effettuare specifiche analisi del rischio per identificare i soggetti da sottoporre a controllo, che concedono in locazione unità immobiliari prive del CIN.
    • Accesso ai dati: Le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione dell’amministrazione finanziaria e degli enti creditori per finalità di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva.

Implementazione Europea

Parallelamente al CIN nazionale, è stata recentemente regolamentata una banca dati europea per le locazioni brevi, come stabilito da un provvedimento dell’UE. Questo sistema contribuirà a una maggiore trasparenza e coordinamento a livello europeo.
L’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) rappresenta un passo importante verso la regolamentazione delle locazioni brevi e turistiche in Italia. Adeguarsi a questi nuovi obblighi non solo eviterà sanzioni, ma contribuirà a un mercato più trasparente e sicuro.