Con il Provvedimento direttoriale prot. n. 281202 del 1° luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate illustra i contenuti delle nuove lettere di compliance destinate ai soggetti ISA afferenti agli anni di imposta 2020 – 2022. Si tratta di comunicazioni che segnalano anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA rilevati analizzando sia i dati delle dichiarazioni, sia altre fonti informative disponibili.
Secondo le indicazioni del provvedimento, le comunicazioni sono messe a disposizione direttamente nel cassetto fiscale del contribuente, accessibile:
- direttamente con le credenziali SPID, CIE, CNS
- oppure anche tramite gli intermediari incaricati muniti di delega.
Le comunicazioni sono trasmesse via Entratel all’intermediario nel caso in cui il contribuente abbia formulato apposita scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’accettazione da parte dello stesso intermediario fa formulare in dichiarazione.
La disponibilità della comunicazione nel cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato via mail e/o SMS ai recapiti disponibili. L’avviso della presenza della comunicazione di anomalia via PEC arriverà dai mittenti complianceISA1@pec.agenziaentrate.it e complianceISA2@pec.agenziaentrate.it in funzionalità no-reply.
In seguito alla segnalazione, il contribuente può fornire ulteriori elementi per chiarire la propria posizione, attraverso lo specifico software di comunicazioni anomalie disponibile sul sito dell’Agenzia nella sezione Isa. L’applicazione consente di descrivere, esclusivamente in modalità testuale, le informazioni ritenute valide a giustificare il comportamento tenuto dal contribuente.
Se, invece, l’anomalia contenuta nella nota è ritenuta fondata, al contribuente viene data la possibilità di correggere o integrare la dichiarazione originaria usufruendo del ravvedimento operoso con la riduzione delle sanzioni. L’inerzia, non supportata da una valida giustificazione tributaria, potrebbe tradursi in una probabile verifica da parte del fisco.
L’allegato 1 al provvedimento contiene una serie di fattispecie di anomalie i cui titoli vengono sotto riportati:
- Tipologia 1 – Imprese con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino;
- Tipologia 2 – Soggetti che hanno forzato i controlli di coerenza tra modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA e REDDITI 2023;
- Tipologia 3 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il triennio 2020 – 2022 indicando nel modello REDDITI “Periodo di non normale svolgimento dell’attività”;
- Tipologia 4 – Imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- Tipologia 5 – Imprese con incongruenza tra l’ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso;
- Tipologia 6 – Soggetti con incongruenza tra ISA presentato e quadro dei dati contabili compilato ai fini dell’applicazione degli ISA;
- Tipologia 7 – Imprese con incongruenza tra l’ISA presentato e gli elementi specifici dell’attività dichiarati;
- Tipologia 8 – Corrispondenza della condizione di “Lavoratore dipendente” con il modello di Certificazione Unica;
- Tipologia 9 – Corrispondenza della condizione di “Pensionato” con il modello di Certificazione Unica;
- Tipologia 10 – Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello di Certificazione Unica;
- Tipologia 11 – Corrispondenza del numero totale di incarichi con il modello di Certificazione Unica;
- Tipologia 12 – Corrispondenza degli altri proventi e componenti positivi dichiarati con i canoni di locazione immobiliare desunti dal modello RLI;
- Tipologia 13 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2022 indicando la causa di esclusione “1 – Inizio attività nel corso del periodo d’imposta” nel modello REDDITI 2023 pur avendo iniziato l’attività precedentemente;
- Tipologia 14 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per due annualità nel triennio d’imposta 2020 – 2022 indicando la causa di esclusione “1 – Inizio attività nel corso del periodo d’imposta” nel modello REDDITI;
- Tipologia 15 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per due annualità nel triennio d’imposta 2020 – 2022 indicando la causa di esclusione “2 – Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta” nel modello REDDITI;
- Tipologia 16 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2022 indicando la causa di esclusione “3 – Ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 euro” nel modello REDDITI 2023 pur avendo dichiarato in REDDITI 2023 ricavi inferiori a tale soglia;
- Tipologia 17 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2022 indicando la causa di esclusione “8 – Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017” nel modello REDDITI 2023 in presenza di procedimento di autorizzazione della Commissione Europea non perfezionato;
- Tipologia 18 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2022 indicando la causa di esclusione “9 – Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017” nel modello REDDITI 2023 in presenza di procedimento di autorizzazione della Commissione Europea non perfezionato;
- Tipologia 19 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2022 indicando la causa di esclusione “10 – Imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017” nel modello REDDITI 2023 in presenza di procedimento di autorizzazione della Commissione Europea non perfezionato;
- Tipologia 20 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2022 indicando la causa di esclusione “15 – Soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021” nel modello REDDITI 2023 pur avendo iniziato l’attività precedentemente;
- Tipologia 21 – Imprese del settore edile con incongruenza tra il valore degli acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a) dichiarato nel modello IVA 2023 e i costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi dichiarato negli ISA;
- Tipologia 22 – Imprese con indicatore elementare ISA “Incidenza degli ammortamenti” anomalo nel triennio 2020-2022;
- Tipologia 23 – Lavoratori autonomi con indicatore elementare ISA “Incidenza degli ammortamenti” anomalo nel triennio di imposta 2020-2022;
- Tipologia 24 – Imprese del settore edile con incongruenza nel valore delle Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR dichiarato nei modelli ISA 2023.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN