La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024 fornisce chiarimenti in merito al divieto specifico di compensazione in presenza di ruoli scaduti per importi superiori a euro 100.000. La novità decorre dal 1° luglio 2024.
La novità osserva i seguenti passaggi normativi contenuti:
- nella Legge di Bilancio 2024 che ha introdotto all’art. 37, DL n. 233/2006 il nuovo comma 49-quinquies dove si prevede il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di importo complessivo superiore a €. 100.000;
- nel successivo decreto “Salva Conti” (co. 2 dell’art. 4, DL n. 39/2024) che ha sostituito integralmente il citato co. 49-quinquies modificandone la disciplina e affiancandola al divieto che ancora permane riferito a ruoli non pagati superiori a €. 1.500, di cui all’art. 31, DL n. 78/2010.
Il citato comma 49-quinquies inserito nell’art. 37, DL n. 233/2006 dispone che:
In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione.
La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione dell’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.
Nella circolare si specifica quanto segue:
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- il divieto è assoluto nel senso che la compensazione non è legittima nemmeno in caso di eccedenza positiva, vale a dire quando a fronte di un ruolo scaduto pari a 150.000 euro, il contribuente ha un credito compensabile per 200.000 euro. Nell’esempio, per liberare la differenza di euro 50.000 si rende necessario estinguere il ruolo;
- Rilevano nel computo della soglia dei 100.000 euro i ruoli per imposte erariali nonché derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta, inclusi sanzioni e interessi da ritardata iscrizione a ruolo o di analoga natura (non si calcolano gli interessi di mora e gli aggi di riscossione ove ancora dovuti);
- Non rileva la tipologia di ruolo, che può essere ordinario o straordinario o da riscossione frazionata;
- Per quanto riguarda i debiti che concorrono al raggiungimento della soglia è necessario distinguere:
- se si tratta di ruoli rilevano quelli in merito ai quali sono decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella;
- se si tratta di accertamenti esecutivi rileva lo spirare dei 30 giorni dal termine per il ricorso,
- Il divieto di compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73. Nella circolare si specifica che nel momento in cui si decade opera il divieto e concorrono alla formazione della soglia dei 100.000 euro le rate ancora non pagate.
- Il divieto non opera verso i contribuenti che hanno in atto una dilazione da rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 e il relativo importo non viene conteggiato. Se si decade tutto il carico residuo invece rileva, ivi compresi sanzioni e interessi.
- È possibile la compensazione di crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL da presentare in maniera autonoma e senza esposizione in F24 sia crediti per i quali opera l’inibizione alla compensazione.
- Di particolare interesse il rapporto tra i due divieti da intendersi nel senso che ove non si applichi il divieto alle compensazioni per ruoli scaduti superiori a €. 100.000, resta ferma l’applicazione del divieto di cui all’art. 31, co. 1, del DL n. 78/2020. Dunque, ove l’ammontare dei carichi scaduti affidati all’agente della riscossione risulti:
- superiore a €. 1.500 ma non superiore a €. 100.000: si applica il solo divieto ex art. 31, DL 78/2010
- superiore a €. 100.000: è applicabile il solo divieto di cui all’art. 37, co. 49-quinquies, DL.
- Provando a definire le differenze tra i due istituti, l’Agenzia evidenzia che l’inibizione alle compensazioni introdotta dal co. 49-quinquies si differenzia, principalmente, da quello di cui al citato art. 31 perché vieta l’utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali ma anche di quelli aventi natura agevolativa (non inibendo l’utilizzo in compensazione di crediti di natura previdenziale/assistenziale).Dal 1° luglio 2024 decorre anche l’obbligo generalizzato, introdotto dalla L. 213/2023, di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
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